SE TACI ACCETTI IL SOPRUSO


«È la paura» rispose il Cristo. «Essi hanno paura di te.»
«Di me?»
«Di te, don Camillo. E ti odiano. Vivevano caldi e tranquilli dentro il bozzolo della loro viltà.

Sapevano la verità, ma nessuno poteva obbligarli a sapere, perché nessuno aveva detto pubblicamente questa verità. Tu hai agito e parlato in modo tale che essi ora debbono saperla la verità. E perciò ti odiano e hanno paura di te. Tu vedi i fratelli che, quali pecore, obbediscono agli ordini del tiranno e gridi:

“Svegliatevi dal vostro letargo, guardate le genti libere; confrontate la vostra vita con quella delle genti libere!”. Ed essi non ti saranno riconoscenti, ma ti odieranno e, se potranno, ti uccideranno, perché tu li costringi ad accorgersi di quello che essi già sapevano ma, per amor di quieto vivere, fingevano di non sapere. Essi hanno occhi ma non vogliono vedere. Essi hanno orecchie ma non vogliono sentire. Sono vili ma non vogliono che nessuno dica loro che sono vili. Tu hai resa pubblica una ingiustizia e hai messo la gente in questo grave dilemma: se taci tu accetti il sopruso, se non lo accetti devi parlare. Era tanto più comodo poterlo ignorare, il sopruso. Ti stupisce tutto questo?»
Don Camillo allargò le braccia.
«No» disse. «Mi stupirei se non sapessi che, per aver voluto dire la verità agli uomini, Voi siete stato messo in croce. Me ne dolgo semplicemente.»
Giovannino Guareschi, “Mondo Piccolo”, “La paura continua”


Giovannino Guareschi, “Mondo Piccolo”, “La paura continua”

Se ogni ortolano dicesse no

Lo slogan è veramente un segno e, come tale, esso contiene un messaggio subliminale, ma molto preciso. […] L’ideologia è un modo falso di rapportarsi al mondo. Offre agli esseri umani l’illusione di una identità, una dignità e una moralità, rendendo più facile al contempo separarsene. ”

Storia di un ortolano

da “Il potere dei senza potere”, di Vaclav Havel 

«Il direttore di un negozio di frutta e verdura mette in vetrina, fra le cipolle e le carote, un’insegna con lo slogan “Proletari di tutto il mondo, unitevi!”. Perché lo fa? Cosa cerca di comunicare al mondo? È veramente eccitato dall’idea di un’unione tra i lavoratori di tutto il mondo? Il suo entusiasmo è così grande che sente l’insopprimibile impulso di comunicare pubblicamente i suoi ideali? Si è davvero fermato un momento a pensare come una tale unificazione potrebbe verificarsi e che cosa significherebbe?»

«Penso che si possa tranquillamente presumere che la stragrande maggioranza dei commercianti non pensi mai agli slogan appesi nella loro vetrina, né che li utilizzino per esprimere le loro reali opinioni. Le insegne vengono consegnate al nostro ortolano dall’azienda, insieme alle cipolle e alle carote. Le ha messe tutte in vetrina semplicemente perché è stato fatto in questo modo per anni, perché lo fanno tutti, e perché questo è il modo in cui si deve fare. Se rifiutasse, potrebbe avere dei problemi. Potrebbe essere rimproverato per non aver ottemperato alla decorazione della sua vetrina; qualcuno potrebbe addirittura accusarlo di slealtà. Lo fa perché queste cose devono essere fatte se uno non vuole avere problemi nella vita. Si tratta di una delle migliaia di minuzie che gli garantiscono una vita relativamente tranquilla, “in armonia con la società”, come si suol dire».

«L’ortolano ovviamente non mette lo slogan in vetrina perché senta il desiderio di far conoscere al pubblico l’ideale che esprime. Questo, però, non significa che la sua azione non abbia alcun motivo o significato, o che lo slogan non comunichi nulla a nessuno. Lo slogan è veramente un segno e, come tale, esso contiene un messaggio subliminale, ma molto preciso. Verbalmente, potrebbe essere espresso così: “Io, l’ortolano XY, vivo qui e so che cosa devo fare. Mi comporto nella maniera che ci si aspetta da me. Sono affidabile e del tutto irreprensibile. Obbedisco e quindi ho il diritto di essere lasciato in pace”. Questo messaggio, ovviamente, ha un destinatario: esso è diretto in primo luogo ai superiori dell’ortolano, e allo stesso tempo è uno scudo che protegge l’ortolano da parte dei potenziali informatori. Il vero significato dello slogan, quindi, è fermamente radicato nell’esistenza dell’ortolano. Riflette i suoi interessi vitali. Ma quali sono questi interessi vitali?»

«Prendiamo nota: se l’ortolano fosse stato incaricato di esporre lo slogan “Ho paura e pertanto obbedisco senza fare domande”, non sarebbe quasi indifferente alla sua semantica, nonostante una tale dichiarazione rifletta la pura verità. L’ortolano sarebbe in imbarazzo e si vergognerebbe a mettere una tale dichiarazione inequivocabile del suo degrado in vetrina, e ovviamente è così perché egli è un essere umano e, quindi, ha un senso della propria dignità. Per superare questa complicazione, la sua espressione di lealtà deve assumere la forma di un segno che, almeno sulla sua superficie testuale, indica un livello di convinzione disinteressato. L’ortolano deve poter dire: “Che cosa c’è di sbagliato con i proletari del mondo che si uniscono?” Così il segno aiuta l’ortolano a nascondere a se stesso i bassi fondamenti della sua obbedienza, e nello stesso tempo il basso fondamento del potere al quale obbedisce. Si nasconde dietro la facciata di qualcosa di elevato. E questo qualcosa è l’ideologia».

«L’ideologia è un modo falso di rapportarsi al mondo. Offre agli esseri umani l’illusione di una identità, una dignità e una moralità, rendendo più facile al contempo separarsene. In quanto imitazione di qualcosa di sovrapersonale e disinteressato, essa permette alle persone di ingannare la propria coscienza e di nascondere la loro vera posizione, e il loro inglorioso modus vivendi, sia al mondo che a loro stessi. Si tratta di un velo dietro il quale gli esseri umani possono nascondere le loro esistenza fallita, la loro banalità, e il loro adattamento allo status quo. Si tratta di un alibi che tutti possono usare, dall’ortolano, che nasconde la paura di perdere il suo posto di lavoro dietro un presunto interesse per l’unificazione dei lavoratori del mondo, al più alto funzionario, il cui interesse per restare al potere può essere avvolto in frasi circa il servizio alla classe operaia. La funzione primaria dell’ideologia, quindi, è quello di fornire alle persone, sia come vittime che come pilastri del sistema, l’illusione che il sistema è in armonia con l’uomo e con l’ordine dell’universo».

«Il sistema tocca le persone ad ogni passo, ma lo fa con i guanti dell’ideologia. Questo è il motivo per cui la vita nel sistema è talmente permeata a fondo con ipocrisia e bugie: la burocrazia di governo è chiamato governo popolare; la classe operaia è schiava in nome della classe operaia; la completa degradazione dei singoli è presentata come la sua definitiva liberazione; celare le informazioni è chiamato divulgazione; la manipolazione autoritaria è chiamata controllo pubblico del potere, l’arbitrarietà e l’abuso di potere sono chiamate stretta osservazione del codice giuridico; la repressione della cultura è chiamata il suo sviluppo; l’espansione dell’influenza imperialistica è presentata come supporto per gli oppressi, la mancanza di libertà di espressione diventa la più alta forma di libertà; le elezioni-farsa diventano la più alta forma di democrazia; il divieto di pensiero indipendente diventa la più scientifica delle visioni del mondo; l’occupazione militare diventa fraterna assistenza. Poiché il regime è vincolato alle proprie menzogne, si deve falsificare tutto. Si falsifica il passato, il presente, e il futuro. Si falsificano le statistiche. Si finge di non possedere un onnipotente apparato di polizia capace di tutto. Si finge di rispettare i diritti umani. Si finge di non perseguitare nessuno. Si finge di non temere niente. Si finge di non fingere».

«Perché il nostro ortolano ha dovuto addirittura mettere in vetrina la sua professione di fedeltà? Non lo aveva già fatto sufficientemente in vari modi? Alle riunioni sindacali, dopo tutto, ha sempre votato come dovrebbe. Ha sempre votato alle elezioni come ogni buon cittadino. Perché, dopo tutto questo, deve ancora dichiarare pubblicamente la sua fedeltà? In fondo le persone che oltrepassano a piedi la sua vetrina di certo non si soffermano a leggere che, nel parere dell’ortolano, i lavoratori del mondo dovrebbero unirsi. Il fatto è che non leggono affatto lo slogan, e si può persino assumere non lo vedono neanche. Se si chiedesse a una donna che si è fermata davanti al suo negozio ciò che ha visto in vetrina, potrebbe certamente dire se c’erano o non c’erano pomodori oggi, ma è altamente improbabile che abbia notato la presenza dello slogan, per non parlare di ciò che vi era scritto».

«Sembra un’assurdità richiedere all’ortolano di dichiarare pubblicamente la sua fedeltà. Ma ha senso comunque. Le persone ignorano il suo slogan, ma lo fanno perché tali slogan si trovano anche in altre vetrine, su lampioni, bacheche, in finestre d’appartamento e sugli edifici: in effetti sono ovunque. Naturalmente, mentre si ignorano i dettagli, le persone sono molto consapevoli di questo panorama nel suo complesso. E che cos’altro è lo slogan dell’ortolano se non un piccolo componente di questo enorme sfondo alla vita quotidiana?»

«L’ortolano ha dovuto mettere lo slogan nella sua vetrina, quindi, non nella speranza che qualcuno possa leggerlo ed esserne persuaso, ma per contribuire, insieme con migliaia di altri slogan, al panorama che tutti conoscono bene. Questo panorama, naturalmente, ha un significato subliminale ulteriore: quello di ricordare alle persone dove vivono e che cosa ci si aspetta da loro. Dice loro ciò che tutti gli altri stanno facendo, e indica ciò che devono fare, se non vogliono essere esclusi, isolati, allontanati dalla società, rompere le regole del gioco col rischio della perdita della pace, tranquillità e sicurezza».

«Ora immaginiamo che un giorno qualcosa nel nostro ortolano scatti e che la smetta di esporre il suo slogan solo perché gli fa comodo. La smette di votare a delle elezioni che riconosce come una farsa. Comincia a dire ciò che pensa veramente alle riunioni politiche. E trova anche la forza dentro di sé per esprimere solidarietà a coloro che la sua coscienza gli comanda di sostenere. In questa rivolta l’ortolano smette di vivere all’interno della menzogna. Egli respinge il rituale e spezza le regole del gioco. Egli scopre nuovamente la sua identità e dignità soppresse. Dà alla sua libertà un concreto significato. La sua rivolta è un tentativo di vivere nella verità».

«La resa dei conti non tarderà ad arrivare. Sarà esonerato dal suo posto come direttore del negozio e trasferito al deposito. La sua retribuzione sarà ridotta. Le sue speranze per una vacanza in Bulgaria evaporeranno. L’accesso all’istruzione superiore per i suoi figli sarà minacciato. I suoi superiori lo molesteranno in continuazione e i suoi compagni di lavoro si faranno domande sul suo conto. La maggior parte di coloro che applicano tali sanzioni, tuttavia, non lo farà spinto da qualche interiore convinzione, ma semplicemente sotto la pressione di certe condizioni: le stesse condizioni che una volta spingevano l’ortolano ad esporre gli slogan ufficiali. Essi perseguiteranno l’ortolano perché è quello che ci aspetta da loro, per dimostrare la loro lealtà, o semplicemente come parte del panorama generale, al quale appartiene la consapevolezza che questo è il modo in cui situazioni di questo tipo sono trattate, che questo, di fatto, è come le cose sono sempre state fatte, soprattutto se non vogliono diventare sospetti a loro volta».

«Così la struttura del potere, attraverso il comportamento di coloro che effettuano le sanzioni, quelle anonime componenti del sistema, espelle da sé l’ortolano. Sarà lo stesso sistema a punirlo per la sua ribellione, attraverso la sua presenza alienante nelle altre persone. Ed è obbligato a farlo, in modo automatico, per auto-difesa. L’ortolano non ha commesso una semplice, individuale infrazione, isolata nella sua unicità, ma qualcosa di incomparabilmente più grave. Ha infranto le regole del gioco, ha interrotto il gioco in quanto tale. Lo ha esposto come un semplice gioco. Egli ha frantumato il mondo delle apparenze, il pilastro fondamentale del sistema. Egli ha sconvolto la struttura di potere lacerando ciò che lo tiene insieme. Egli ha detto che il re è nudo. E poiché il re in effetti è nudo, qualcosa di estremamente pericoloso è accaduto: con la sua azione, l’ortolano ha affrontato il mondo. Egli ha permesso a tutti di scrutare dietro le quinte. Egli ha dimostrato a tutti che è possibile vivere nella verità. Infatti vivere all’interno della menzogna può fungere da pilastro del sistema solo se la menzogna è universale. Il principio deve permeare e abbracciare tutto».

VIVERE SENZA MENZOGNA

di Aleksandr Solženicyn

“Stiamo ormai per toccare il fondo, su tutti noi incombe la più completa rovina spirituale, sta per divampare la morte fisica che incenerirà noi e i nostri figli, e, noi continuiamo a farfugliare con un pavido sorriso:
– Come potremmo impedirlo? Non ne abbiamo la forza.
Siamo a tal punto disumanizzati, che per la modesta zuppa di oggi siamo disposti a sacrificare qualunque principio, la nostra anima, tutti gli sforzi di chi ci ha preceduto, ogni possibilità per i posteri, pur di non disturbare la nostra grama esistenza. Non abbiamo più nessun orgoglio, nessuna fermezza, nessun ardore nel cuore.
[…] Davvero non c’è alcuna via d’uscita? E non ci resta se non attendere inerti che qualcosa accada da sé?
Ciò che ci sta addosso non si staccherà mai da sé se continueremo tutti ogni giorno ad accettarlo, ossequiarlo, consolidarlo, se non respingeremo almeno la cosa a cui più è sensibile.
Se non respingeremo la MENZOGNA.
[…]
Ed è proprio qui che si trova la chiave della nostra liberazione, una chiave che abbiamo trascurato e che pure è tanto semplice e accessibile: IL RIFIUTO DI PARTECIPARE PERSONALMENTE ALLA MENZOGNA. Anche se la menzogna ricopre ogni cosa, anche se domina dappertutto, su un punto siamo inflessibili: che non domini PER OPERA MIA!
È questa la breccia nel presunto cerchio della nostra inazione: la breccia più facile da realizzare per noi, la più distruttiva per la menzogna. Poiché se gli uomini ripudiano la menzogna, essa cessa semplicemente di esistere. Come un contagio, può esistere solo tra gli uomini.
[…] Ognuno di noi dunque, superando la pusillanimità, faccia la propria scelta: o rimanere servo cosciente della menzogna (certo non per inclinazione, ma per sfamare la famiglia, per educare i figli nello spirito della menzogna!), o convincersi che è venuto il momento di scuotersi, di diventare una persona onesta, degna del rispetto tanto dei figli quanto dei contemporanei.
[…] Per i giovani che vorranno vivere secondo la verità, all’inizio l’esistenza si farà alquanto complicata: persino le lezioni che si apprendono a scuola sono infatti zeppe di menzogne, occorre scegliere. Ma per chi voglia essere onesto non c’è scappatoia, neppure in questo caso: mai, neanche nelle più innocue materie tecniche, si può evitare l’uno o l’altro dei passi che si son descritti, dalla parte della verità o dalla parte della menzogna: dalla parte dell’indipendenza spirituale o dalla parte della servitù dell’anima. E chi non avrà avuto neppure il coraggio di difendere la propria anima non ostenti le sue vedute d’avanguardia, non si vanti d’essere un accademico o un «artista del popolo» o un generale: si dica invece, semplicemente: sono una bestia da soma e un codardo, mi basta stare al caldo a pancia piena.
[…] Non si tratta dunque di avviarsi per primi su questa strada, ma di UNIRSI AD ALTRI! Il cammino ci sembrerà tanto più agevole e breve quanto più saremo uniti e numerosi nell’intraprenderlo. Se saremo migliaia, nessuno potrà tenerci testa. Se saremo decine di migliaia, il nostro paese diventerà irriconoscibile!
Ma se ci facciamo vincere dalla paura, smettiamo di lamentarci che qualcuno non ci lascerebbe respirare: siamo noi stessi che non ce lo permettiamo. Pieghiamo la schiena ancora di più, aspettiamo dell’altro, e i nostri fratelli biologi faranno maturare i tempi in cui si potranno leggere i nostri pensieri e mutare i nostri geni.
Se ancora una volta saremo codardi, vorrà dire che siamo delle nullità, che per noi non c’è speranza, e che a noi si addice il disprezzo di Puskin:

“A che servono alle mandrie i doni della libertà?
Il loro retaggio, di generazione in generazione
sono il giogo con i bubboli e la frusta.”


Mosca, 12 febbraio 1974 [Giorno dell’arresto di Solženicyn, precedente all’espulsione dall’URSS].

BAMBINI DI COPPIE GAY, COME STANNO DAVVERO?

Famiglie omosessuali. Come stanno davvero i bambini?


Nonostante le affermazioni politicizzate delle principali associazioni di scienze sociali, tutti gli studi scientificamente validi su campioni casuali di bambini affidati a genitori dello stesso sesso hanno trovato prove di maggiori problemi rispetto a quelli cresciuti da un uomo e una donna.
I quattro più grandi set di dati statisticamente rappresentativi utilizzati per affrontare la domanda (il censimento canadese, con circa due milioni di casi; il National Health Interview Survey, con 1,6 milioni di casi; il National Longitudinal Survey of Adolescent Health, con 20.000 casi; il New Family Structures Survey, con 3.000 casi) hanno tutti scoperto che i bambini con genitori dello stesso sesso stanno sostanzialmente peggio. La maggior parte delle misure mostra almeno il doppio del livello di disagio rispetto ai bambini con genitori di sesso opposto su una serie di condizioni psicologiche, esiti evolutivi ed emotivi. Rispetto ai genitori di sesso opposto i bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso hanno più del doppio di rischio di incorrere in problemi emotivi, compreso depressione, ansia, e problemi comportamentali, difficoltà di relazione con i coetanei e    di concentrazione. Inoltre hanno più del doppio di probabilità di dover ricorrere a trattamenti per problemi psicologici (Fig. 1). Secondo un recente studio (Sullins 2021) tutti gli indicatori di problematiche emotive, psicologiche e di apprendimento sono risultati di gran lunga inferiori nei bambini che crescono in famiglie padre-madre non separati rispetto sia a quelli cresciuti con genitori dello stesso sesso conviventi che sposati (Fig. 2). Parte di queste differenze possono essere collegate ad una maggiore instabilità delle coppie dello stesso sesso che è una caratteristica di questo tipo di relazione, ma ciò non spiega completamente il fenomeno. Di particolare rilevanza è l’incidenza dei disturbi dell’attenzione (ADD) che è risultata molto maggiore nei bambini di coppie dello stesso sesso che coabitano (16%) o che sono sposate (21%) mentre nelle famiglie padre-madre l’occorrenza di questo disturbo è inferiore al 6%.
I maggiori problemi emozionali dei bambini cresciuti in famiglie dello stesso sesso vengono confermati anche da studi filo LGBT dopo che sono stati depurati degli errori di campionamento (Sullins 2015, 2017). Il rischio di problemi emozionali è risultato doppio nei bambini cresciuti da genitori omosessuali conviventi e quadruplo in quelli omosessuali sposati rispetto a quelli cresciuti in famiglie di sesso opposto regolarmente coniugate (Reczek et al. 2017).
Ed allora su cosa si basa l’apparente consenso sulla “non differenza” fra contesti familiari dello stesso sesso e di sesso opposto? Gran parte degli studi a sostegno di questa teoria si basano su campioni di convenienza che non sono rappresentativi. Ad esempio il National Longitudinal Lesbian Family Study (NLLFS), su cui si basano almeno 28 studi peer-reviewed che sostengono la teoria della “non differenza” è composto da soli 78 bambini, monitorati nel corso di quasi 30 anni. Le loro madri non sono affatto rappresentative degli americani e nemmeno delle lesbiche: sono più bianche (94%), più istruite (67% sono laureate), di status socioeconomico più elevato (82% ricopre posizioni professionali o manageriali) e più motivate politicamente rispetto a lesbiche che non frequentano gli eventi o le biblioteche in cui è stata sollecitata la loro partecipazione.
Tutto ciò che è correlato con il livello di istruzione, ad esempio: migliore salute, genitorialità più deliberata, maggiore accesso al capitale sociale e opportunità educative per i bambini, sarà distorto nelle analisi. Qualsiasi affermazione su una popolazione basata su un sottogruppo che non rappresenta l’intera categoria, sarà distorta, poiché il suo campione è molto meno diversificato.
Ma non c’è solo la distorsione (bias) del campionamento, ma anche    quella della desiderabilità sociale. Questi studi si basano su questionari sul benessere dei bambini a cui rispondono i genitori stessi. E’ assai improbabile che i genitori omosessuali reclutati (o autoselezionati) per questo genere di indagini non siano a conoscenza dello scopo e delle implicazioni delle ricerche e che pertanto non siano influenzati dal desiderio di difendere la propria situazione familiare , specie se fanno parte di una minoranza sessuale politicamente motivata; è normale e comprensibile, ma si deve tenere presente che ciò può inficiare gravemente la validità di uno studio (bias della desiderabilità sociale). Nonostante ciò, il campione del NLLFS è comunque interessante perché costituto da bambini oggi adulti che possono rispondere autonomamente ai questionari. Quando ciò è stato fatto è risultato che fra questi giovani c’è una maggiore incidenza di ansia e depressione anche se tale dato viene parzialmente oscurato tramite un artificioso innalzamento del livello di significatività richiesto (Gartrell et al. 2018). Anche questo ci fa capire la tendenziosità di alcuni ricercatori e la scarsa attenzione nei processi di peer review in un campo dominato da militanti più alla ricerca di conferme alle proprie convinzioni ideologiche che al benessere dei bambini.
In sintesi le ricerche più serie e robuste mostrano che crescere con genitori omosessuali espone i bambini a maggiori rischi rispetto a vivere in una famiglia naturale confermando il fatto che padri e madri contribuiscono in un modo unico e differenziato alla crescita psicofisica dei bambini e che tali ruoli non sono interscambiabili.

Fig. 1) Confronto fra famiglie padre-madre e dello stesso sesso riguardo ai problemi emotivi in %.(Sullins 2015).

Fig. 2) Condizione psicologica dei bambini a seconda del tipo di famiglia

Riferimenti:
Reczek, C., Spiker, R., Liu, H., & Crosnoe, R. (2017). The promise and perils of population research on same-sex families.Demography,  54(6), 2385-2397.
Regnerus, M. (2020). Understanding How the Social Scientific Study of Same-Sex Parenting Works.  Roczniki Nauk Społecznych,  48(3), 43-60.
Sullins, D. (2015). Emotional problems among children with same-sex parents: Difference by definition.  British Journal of Education, Society and Behavioural Science,  7(2), 99-120.
Sullins, D. (2015). The unexpected harm of same-sex marriage: a critical appraisal, replication and re-analysis of Wainright and Patterson’s studies of adolescents with same-sex parents.  Replication and Re-Analysis of Wainright and Patterson’s Studies of Adolescents with Same-Sex Parents (August 2015).
Sullins, D. (2017). Sample errors call into question conclusions regarding same-sex married parents: A comment on “Family structure and child health: Does the sex composition of parents matter?”.  Demography,  54(6), 2375-2383.
Sullins, D. P. (2021). The Case for Mom and Dad.  The Linacre Quarterly,  88(2), 184-201.
Sullins, D. (2021). Are Children Harmed with Same-Sex Parents?   The Full Mandiner Interview (July 22, 2021).

Redazione NelleNote

La Persona con disabilità nel DdL Zan, competizione vittimaria e cosificazione della Persona

Siamo capitati, per puro caso, su un articolo che ci ha lasciato basiti: Le persone con disabilità sanno perfettamente valutare quale sia il loro bene pubblicato sul sito “Superando.it“, a firma Salvatore Nocera e Simona Lancioni.

Pertanto facciamo qualche piccola precisazione sia di carattere giuridico che di carattere logico, sperando di fare chiarezza.

Sorvoliamo sulle gravi e fondamentali violazioni dei principi generali del diritto, che rendono il progetto di legge incostituzionale, irrazionale, indeterminato e pericoloso, di cui abbiamo già trattato in precedenza, certo con minor autorevolezza del prof. Flick, ma con uguale, se non maggiore, convinzione (questo il link per approfondire: Il progetto di Legge Zan: una legge viziata dall’ideologia).

Ci focalizzeremo invece su alcuni punti chiave del discorso contenuto nell’articolo, al solo fine di rendere palese l’incomprensione di fondo circa la strumentalizzazione che il Progetto di legge Zan ha operato nei confronti delle Persone con disabilità e la palese discriminazione cui li sottopone nella sostanza, se non (apparentemente) nella forma.

Nel P.d.L. Zan è stata aggiunta, solo all’ultimo momento, la menzione della “disabilità” in coda agli altri motivi e fondamenti di discriminazione, negli artt. 2, 3 e 5, estendendo anche alle persone con disabilità sia l’aggravante sia l’ipotesi di reato.

Ma negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, vero fulcro della normativa, non si parla di Persone con disabilità e nulla di quanto ivi previsto è applicabile alle Persone con disabilità, alle loro famiglie e alle loro associazioni.

E ciò dimostra senza ombra di dubbio un trattamento discriminatorio nei loro confronti, proprio da parte della normativa che si pretende volta anche alla loro tutela contro le discriminazioni!

L’art. 7 prevede l’istituzione della “Giornata contro l’omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia” e stabilisce che “La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione …  In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.“.

La norma introduce, in pratica, una giornata dedicata integralmente ad iniziative contro omofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, ma non fa altrettanto per quanto riguarda le discriminazioni nei confronti delle Persone con disabilità.

Richiamando la citata Convenzione ONU sulle Persone con disabilità, annotiamo che l’Art. 8, rubricato Accrescimento della consapevolezza, stabilisce che gli Stati firmatari: “b) promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità d) promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità“.

Alla luce di tale previsione sovranazionale, appare veramente enorme il vulnus lasciato dal Progetto di legge Zan, circa l’adempimento di tale precisa indicazione, che ad oggi non risulta in alcun modo avere uno spazio proprio nelle scuole, che le spetterebbe di diritto.

Viene spontanea la domanda: perché si dovrebbe incrementare in maniera tanto potente la trattazione di argomenti particolarmente delicati e anche potenzialmente pericolosi, giacché parlare di omofobia ecc. significa parlare di orientamento sessuale e, dunque, di sessualità ed affettività (soprattutto, se si considera che spesso e volentieri in occasione di incontri a scuola sui temi suddetti, si è finito per assistere alla promozione di una sessualità precoce, pericolosa, perversa e addirittura pornografica, il che tra l’altro apre la porta alle parafilie e alla pedofilia, neutralizzando le difese innate nei confronti del sesso), ma non si dovrebbe invece incrementare quella relativa al rispetto, all’inclusione, all’aiuto, alla parità ed all’equità di trattamento, nei confronti delle Persone con disabilità, che sono state del tutto ignorate dall’art 7 del P.d.l. Zan?

Inoltre, va annotato come l’art. 9, nel prevedere modifiche all’art. 105 quater della L. 77/2020 circa lo “speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni“, si guarda bene dall’includere le Persone con disabilità tra le vittime da assistere, poiché specifica che la previsione normativa è destinata esclusivamente a quelle «dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale», escludendone palesemente le Persone con disabilità.

Sono forse le Persone con disabilità meno meritevoli di assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale?

E se gli artt. 6 e 8 potrebbero essere accettabili, in considerazione delle già sufficienti tutele riservate alle Persone con disabilità previste dalle normative specifiche (art. 90 quater c.p.p.) e dal Comitato nazionale per le politiche dell’handicap (di cui alla Legge 104/1992) ad essi dedicate, rimane un altro enorme vulnus derivante dalla mancata previsione della disabilità, da parte dell’art 10, che recita: “(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l’Istituto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011“.

Ancora qui non si nominano le Persone con disabilità tra i motivi o i fondamenti delle discriminazioni e delle violenze da sottoporre a rilevazione statistica triennale, relegando le Persone con disabilità ai margini della considerazione da parte delle Istituzioni ed impedendo di fatto che venga presa in considerazione ai fini statistici e per promuovere poi le necessarie azioni di contrasto. Ci chiediamo, dunque, come mai alcune Associazioni accolgano un tale misero progetto di legge, confuso e ideologico a sostegno delle Persone con disabilità.

Non vorremmo che, dopo tante vere e proprie “persecuzioni” quotidiane, sia nei confronti delle Persone con disabilità che nei confronti delle loro famiglie, da parte dei meccanismi istituzionali, si mendichi il famoso “piatto di lenticchie” per entrare in quella che Ricolfi ha definito (giustamente) “competizione vittimaria”.

Pertanto l’affermazione dello storico avvocato che scrive nell’articolo di Superando.it (che qui riportiamo letteralmente: «Quanto al fatto che inizialmente la discriminazione delle persone con disabilità non fosse contenuta nel testo originario del “Disegno di Legge Zan”, e vi sia stato inserito successivamente… ciò prova solo che si è voluto cogliere l’occasione di sottoporre a tutela penale le discriminazione di tutti i “diversi”») appare veramente e giuridicamente de-centrata.

Non ci si rende conto, infatti, di essere stati coinvolti, facendo leva sulle ingiuste discriminazioni, in una sorta di alleanza vittimaria, le Persone con disabilità e le Persone con omo-affettività finalmente unite in una sorta di rivincita contro le ingiustizie subite.

Se dovessimo inserire nella tutela penale anche altre categorie severamente osteggiate e bullizzate non finiremmo più e le categorie aumenterebbero all’infinito… ma il problema non è solo giuridico, bensì personalistico, come vedremo tra poco.

Alla luce di quanto sopra (ed infra) evidenziato, risulta dunque evidentissimo che la disabilità è stata strumentalmente inserita nel progetto di legge, al solo scopo di attirare consensi, da parte di persone fragili, regolarmente discriminate e pertanto desiderose (giustamente e legittimamente) di essere tutelate, anche a livello penale e non solo civile, dalle condotte discriminatorie che sono costrette a subire.

E, a guardar bene, è ben grave la discriminazione che si compie, nei loro confronti e sotto i loro occhi, nel progetto di legge in discussione, che li esclude da tutte le tutele ulteriori che non siano quelle derivanti dal codice penale, e soprattutto li esclude di fatto dalla rilevazione delle statistiche antidiscriminazione.

Ancora, tornando alle critiche svolte all’articolo pubblicato su Avvenire (8 luglio 2021), si stigmatizza il richiamo al suicidio assistito ed all’aborto, di cui nel P.d.L. Zan non si parla.

È vero, nel progetto di legge non se ne parla, ma la forza politica, e soprattutto i politici, promotori del progetto di legge in oggetto, sono anche fortemente impegnati sul fronte della legalizzazione dell’eutanasia e del suicidio assistito, nonché della liberalizzazione totale dell’aborto, come diritto. E affermare l’aborto come un diritto non solo è un ossimoro logico, ma anche e soprattutto un ossimore giuridico e prima ancora personalistico.

Questo perché tali politici portano avanti una dimensione altamente soggettivistica della morale che è ben lontana, tra l’altro, dal dettato Personalistico e giusnaturalistico della Costituzione.

E, nel valutare la validità e la rilevanza di una legge di tal fatta, non si può prescindere dal considerare anche il contorno ideologico sul quale si fonda e che rappresenta la base interpretativa da cui si partirà nella sua applicazione.

Non farlo significa essere complici e collusi di una visione societaria ben lontana dalla Carta Costituzionale e che persegue, nella dimensione soggettivistica (io mi autodetermino, io sono grazie alle mie scelte, ecc. ) una deformazione autentica del significato di Persona come è stato generato in tutta la normativa internazionale e che è debitrice della visione cristiana e specie di quella cattolica. Ma su questo torneremo a breve.

Infatti, l’ideologia di fondo che permea profondamente la parte politica impegnata nella promozione del P.D.L. Zan, è quella utilitaristica, che valuta la dignità umana non sulla base del suo status di “persona“, bensì sulla sua capacità produttiva ed utilità economica, prima ancora che sociale.

La dimensione Personale, che è centrale in un progetto di crescita sanamente antropologico (ad esempio non diciamo “disabili” o “portatori di handicap” ma Persone “con” disabilità), è ineludibile da quella relazionale e fa sottostare ogni dimensione economica che si basa sulle risorse monetarie alla dimensione reale dell’economia il cui reale significato è cura delle cose di casa e quindi della Persona e delle Persone. Un progetto di legge fortemente categorizzante che apre a categorizzazioni infinite, sia dal punto di vista antropologico sia da quello normativo, presenta il vulnus, altamente diseducativo, di non far maturare il rispetto per la Persona, che è ciò di cui necessita il Bene Comune, ma di enfatizzare il “suo accidente” filosoficamente parlando.

Il titolo dell’articolo in oggetto dice: “Le persone con disabilità sanno perfettamente valutare quale sia il loro bene ” e questo è certamente vero ma, ed è questo un altro punto da rilevare, non rende le Persone con disabilità soggette a maggior tutela perché “disabili”, bensì proprio perché “Persone con disabilità”: Persone.

È la Persona che è oggetto e soggetto di amorosa “cura” tra Persone. Tali fratelli e sorelle non sono più persone di ogni persona, non sono una categoria protetta.

Tra le Persone con disabilità, specie tra chi non ha disabilità cognitive, si può trovare l’arrogante, il fazioso, il viscido, l’ideologico, lo schierato, il supponente e prepotente nel comportamento, il delinquente. Esattamente come fra tutte le Persone in generale, al di là di ogni categorizzazione.

La disabilità (esattamente come l’attrazione per lo stesso sesso) non è il quid che crea un lasciapassare di immunità che può scaturire da una sorta di rivincita sociale dopo tanta ingiusta persecuzione, altrimenti diventa a sua volta uno stigma che non si può scalfire per il politicamente corretto e per non mancare di inclusione.

Esattamente come se alcuni nostri fratelli, vittime della “Shoah“, la più nota persecuzione storica, maturassero il diritto alla rivincita vendicativa per le gravi e disumane persecuzioni subite.

Questo non è rispetto della Persona e, in tal caso, della Persona con disabilità. Questa è, piuttosto, discriminazione inversa che sfrutta il termine “inclusione”, in questo caso, così come la Persona con omo-affettività, ideologicamente improntata e lobbisticamente organizzata, usa il termine “omofobia” per negare ogni discussione sul tema dell’affettività.

E nell’ambito delle Persone con omo-affettività, ideologicamente improntate, questo meccanismo, oramai quasi automatico, avviene sia verso chi non sperimenta tale tensione, sia verso chi la sperimentava in passato e ha poi maturato una consapevolezza non omo-affettiva e addirittura anche nei confronti di chi, pur essendo ancora omo-affettivo non concorda con l’ideologia dominante nel mondo LGBT e la visione di Identità di genere di questo progetto di Legge che è ben diversa dalle sentenze della Corte Costituzionale (si veda anche Cosa intende l’Onorevole ZAN per identità di genere?).

Lì, verso questi “ex-gay” e contro questi “gay omofobi“, nascono e si manifestano rabbia e discriminazione settarie violente, perché rendono fragile la pseudo-ontologia omosessuale, di cui abbiamo ampiamente già parlato. E con cognizione di causa (vd. Il progetto di Legge Zan: una legge viziata dall’ideologia).

Si passa, in tal modo, dalla tutela al privilegio tirannico che nega ogni libertà e che finisce per avvelenare sia il Bene Comune sia le Persone che dovrebbero essere l’oggetto della tutela.

Occorre stare molto, ma molto attenti a questi meccanismi che, con la patina dell’inclusione, creano un vero e proprio ghetto mentale, una reale barriera architettonica, che la Persona con disabilità finisce per creare a sé stessa.

Ed ecco che, per ottenere tutela, ci si erge a gruppo, pensando di essere più Persona di ogni Persona, perché “con disabilità“.

Si vuole essere chiamati (giustamente) “Persone con disabilità”, quando invece la disabilità è usata come arma e si finisce per diventare “Persone che sono quella disabilità”, pur di stare in una condizione di privilegio attenzionale.

Invece l’inclusione, che è sempre bi-univoca, per essere sana, è un dono della Persona ed è relazionale. Una ricchezza per chi ha la specifica disabilità e una ricchezza per chi non ha quella specifica disabilità, perché è l’incontro tra le Persone che rende ricco il Bene Comune. La Persona che non ha disabilità ha vitalmente bisogno della Persona con disabilità e la Persona con disabilità ha fruttuosamente bisogno della Persona senza disabilità.

Questo è il circuito virtuoso di cui c’è bisogno e avviene non solo come punto di arrivo, ma come punto di partenza ed è frutto di educazione, di Buona e continua Educazione. Qui occorre investire non su maldestri e cosificatori progetti di legge che dicono A per far passare B.

Non è un caso che la Convenzione ONU sulle Persone con disabilità (citata dai menzionati autori dell’articoldi Superando), all’Articolo 1, rubricato come “Scopo” della convenzione stessa, dichiari che “Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità“.

E sovviene come all’Articolo 10, rubricato “Diritto alla vita” preveda che “Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l’effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.”

Alla luce di tale affermazione, appare evidente il collegamento della tutela delle Persone con disabilità, in primo luogo, rispetto al diritto di nascere e di vivere.

Non è forse discriminatorio (e gravemente disumano) permettere la scelta di far nascere (e dunque vivere) il bambino solo in base al rischio che sia affetto o meno da disabilità? Dove si colloca il rispetto della sua dignità intrinseca, del suo diritto alla vita e del diritto a non essere discriminato rispetto ai sani?

Come si concilia il sostegno al P.d.L. Zan con le istanze discriminatorie nei confronti delle Persone con disabilità, implicitamente ed esplicitamente contenute nella summa delle intenzioni di questa maggioranza legislativa che promuove aborto, eutanasia e suicidio assistito come diritti?

Le forze politiche impegnate nel far approvare il P.d.L. Zan sono infatti le medesime che hanno presentato e caldeggiano l’approvazione di una legge che legalizzi l’eutanasia. Scriveva l’Ansa, già nel 2019 (https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/09/26/i-progetti-di-legge-in-parlamento-sul-fine-vita_f98930d9-2160-4146-89ed-c7d8357cb338.html): “i provvedimenti arrivati sinora in Parlamento dall’inizio della legislatura sono 13: 6 alla Camera e 7 al Senato. E di questi, uno è di iniziativa popolare… All’attenzione del Parlamento ci sono così 5 progetti di legge del Pd. L’ultimo in ordine di tempo è quello che vede la senatrice Monica Cirinnà prima firmataria, anche se vi hanno aderito esponenti del M5S, Matteo Mantero; di Leu, Loredana De Petris; di Italia Viva-Psi, Riccardo Nencini; del Misto, Paola Nugnes (ex M5S)… Oltre a quello della Cirinnà, ci sono altri 4 provvedimenti dei Dem: uno al Senato, primo proponente il capogruppo Andrea Marcucci… Gli altri, portano la firma di Tommaso Cerno, Alessandro Zan e Nadia Ginetti.”

Qui il link al testo della proposta di legge sull’eutanasia legale presentata dallo stesso Onorevole Zan alla Camera: http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1418.18PDL0039690.pdf.

E, nel frattempo, al Parlamento Europeo è passata la “Risoluzione Matić(https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_IT.html), che definisce l’aborto “diritto umano“, con i voti favorevoli di tutti gli eurodeputati italiani del PD e del M5S (oltre a qualche franco tiratore del PPE): https://www.giancarlocerrelli.com/europarlamento-aborto-diritto-umano/.

E tale domanda è ancora più scottante, alla luce di ciò che regolarmente accade, laddove tali “diritti” mortiferi sono stati legalizzati e sono divenuti la scusa per eliminare le persone con disabilità, affermando la futilità ed inutilità della loro stessa vita, con la conseguente negazione sia della loro dignità di persone sia del loro diritto alla vita stesso.

Un esempio per tutti: Alfie Evans, ucciso con eutanasia passiva per sospensione dei sostegni vitali, in conseguenza della dichiarazione di inutilità della sua vita: “I came to the conclusion, that Alfie’s brain had been so corroded by neurodegenerative disease that his life was futile.” (Traduzione: “Sono arrivato alla conclusione che il cervello di Alfie era stato così corroso dalla malattia neurodegenerativa che la sua vita era inutile.”) si trova scritto nella sentenza del Giudice Hayden della Royal Courts of Justice 2018.04.11 – Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust v Evans & Ors (vedi qui).

D’altronde, il richiamo alla storia della Diossina a Seveso e dintorni contenuto nell’articolo che si sta commentando, la dice lunga: non è mai stato pienamente dimostrato, anzi si può dire sia stato smentito, che i feti abortiti a Seveso sarebbero nati con disabilità.

Di sicuro tutti i bambini nati successivamente erano sani e non presentavano malformazioni, né tanto meno erano i “mostri” propagandati dai giornali e ipotizzati dai politici per consentire eccezionalmente l’aborto alle gestanti della zona inquinata (si veda in proposito qui: https://www.itacaedizioni.it/wp-content/uploads/2016/06/nube-investi-seveso.pdf).

Esattamente, come spesso e volentieri accade che, a fronte del rifiuto di abortire da parte delle mamme avvertite dell’esistenza di malformazioni o patologie nel feto, nascano comunque bimbi sani o comunque curabili e che poi vivono, a volte addirittura a lungo e normalmente.

È certo che la vicenda ebbe l’effetto di aprire la porta alla liberalizzazione dell’aborto in Italia, con il solito sistema pietistico della falsa tutela dei deboli, che maschera invece la negazione della dignità intrinseca delle Persone con disabilità che, occorre ricordarlo, in forza del loro essere Persona non sono meno Persona della madre che li porta in grembo. La Persona ha diritto alla vita, qualunque Persona, anche chi “abbia” una “imperfezione” o “abbia” una qualche disabilità.

E la dimostrazione di quanto sia potentemente suggestivo l’utilizzo di tali false argomentazioni sta proprio nel richiamo alla vicenda che gli autori dell’articolo in commento fanno, per giustificare la propria suscettibilità rispetto ai richiami alla tutela della vita e della dignità dei disabili, ben più importanti dell’introduzione di una fattispecie di reato che, occorre ricordarlo chiaramente, non li tutelerà realmente dalle discriminazioni, ma si limiterà a mandare in tilt i Tribunali, se dovesse divenire legge.

E quello che davvero servirebbe a tutelare le Persone con disabilità dalle discriminazioni non è certo un procedimento penale, ma, come abbiamo rilevato, una buona e approfondita educazione, capillare e precoce, al rispetto della Persona in quanto tale, a prescindere da tutto il resto. Non è insistendo sul vittimismo, non è facendo a gara su chi è più fragile, debole o meritevole, che si può ottenere l’uguaglianza e la non discriminazione, ma creando e diffondendo la coscienza comune, tipica del solo cattolicesimo, che l’uomo è figlio di Dio e in quanto tale va amato, rispettato e servito.

E, a tal proposito, due parole in calce occorre dirle sulla reiterata affermazione di “cattolico praticante”. Tale figura semplicemente non esiste. È costruzione o proiezione di comodo, inserita nel discorso non come afflato testimoniale e di appartenenza ecclesiale, ma con il sospetto che sia una tecnica di vendita, una sorta di ceralacca discorsiva ad autenticare le proprie posizioni soggettivistiche.

Già, perché la questione è sostanzialmente questa, in merito, o si è cattolici, con accesso frequente ai sacramenti, obbedienza (anche sanamente sofferta) a tutto il Magistero, rispetto del Santo Padre e di tutto il Suo Magistero, compreso quello dei Vescovi. Occorre infatti ricordare che la Santa Sede e prima ancora la CEI si sono già pronunciate chiaramente secondo gli ambiti propri, e con rispetto, sul progetto di Legge 2005; e l’ascolto verso la paternità e la maternità della Chiesa non è un optional, un corollario soggettivo.

Oppure, semplicemente, non si è cattolici ma, piuttosto, credenti-fai-da-te. La coscienza non si auto-determina in senso assoluto, ma in senso relativo, proprio per la sua natura intrinseca e limitata. Pensare che rendere note ragionevolmente le proprie convinzioni sia un imporre agli altri significa aver frainteso il senso del Vangelo che suppone sempre una natura e un ambito razionale che va illuminato, con pacatezza ma con decisione; e pagando di persona. È una delle opere di Misericordia Spirituale e un cattolico dovrebbe saperlo benissimo. Come un cattolico sa benissimo che non si appoggia in alcun modo un disegno di Legge gravemente erroneo e non sanabile.

La riflessione corretta da un punto di vista morale non è mai il male minore, come insegna il Magistero, ma bisogna ricordare che c’è legge e legge.

Il cattolico in politica (che sia azione parlamentare o spicciola, quotidiana), se tale, e se vuole portare frutto culturale, a corto, medio e lungo raggio, segue la formazione della coscienza alla luce di questi principi che includono anche il “principio di gradualità” di sangiovannipaolina memoria e di ratzingeriana memoria, del cattolico in politica.

Purché però, ed è questo il punto che sovente si disattende, ci sia il margine di perfettibilità, altrimenti deve ascoltare (obbedire viene da ob audire) la coscienza ben formata e non mortificare la ratio, per opportunismo e accidia nella “gradualità del principio”.

Perché, è noto, che la Coscienza, come ricordava il Card Martini, è un muscolo, e il muscolo pian piano si può atrofizzare, o comunque indebolire, e il suo esercizio non dipende dal decadimento dell’età ma dalla “buona volontà” e dalla perenne ed umile formazione profonda, esperienziale più che cognitiva. Non è detto che l’avanzare dell’età o delle competenze renda ben formata una coscienza, anzi sovente si può atrofizzare e inquinare con l’inchiostro dello sguardo sull’ombelico e sugli aggiustamenti che via via il solipsismo intellettuale rende struttura. Ed è esperienza quotidiana, se uno è onesto, anche fisicamente parlando. I principi rimangono tali proprio perché principi.

Lo sforzo di prossimità e di tenerezza non annacqua i principi, solo cerca di renderli più intimamente risonanti e chiari. A sé e ai fratelli e alle sorelle perché proprio questi sono deposti nel cuore di ogni Persona.

E questo è valido sia per chi si dice impropriamente “cattolico praticante” sia per noi che scriviamo queste poche righe.

Con quale coraggio manipolatorio si può abusivamente citare (male) una affermazione colloquiale del Santo Padre in una intervista in aereo, tirando il Papa per la giacchetta? A questo ci pensano già i politici, di destra e di sinistra e il pessimo giornalismo a caccia di “pruriti”.

Questa l’affermazione del Santo Padre testualmente dalla conferenza stampa del 28 luglio in aereo (fonte vatican.va):

Credo che quando uno si trova con una persona così, deve distinguere il fatto di essere una persona gay, dal fatto di fare una lobby, perché le lobby, tutte non sono buone. Quello è cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiega in modo tanto bello questo, ma dice, – aspetta un po’, come si dice – e dice: “Non si devono emarginare queste persone per questo, devono essere integrate in società”. Il problema non è avere questa tendenza, no, dobbiamo essere fratelli, perché questo è uno, ma se c’è un altro, un altro. Il problema è fare lobby di questa tendenza: lobby di avari, lobby di politici, lobby dei massoni, tante lobby. Questo è il problema più grave per me.”

Il riferimento dunque è sostanzialmente alle lobbies, non al contenuto della tendenza all’omo-affettività di alcune Persone. Tuttavia per capire il contesto di quell’affermazione, l’altezza e la profondità suggeriamo di leggere il seguente contributo “Chiesa e omosessualità: fare chiarezza nella carità” che ricorda il peso e la cifra pastorale, tenera e attenta, ma non politicamente corretta, del Santo Padre ed anche il suo corretto inserimento nel Magistero della Chiesa che, davanti all’omosessualità (e all’ideologia di genere) non cambia di uno iota. Si aggiorna la tenerezza, cambia, se adeguato e non piacione, lo sforzo di prossimità e di incarnazione e di comprensione ma non cambia il giudizio morale sulla tensione omo-affettiva e sui comportamenti omo-sessuali e non cambia il giudizio di rispetto profondo e di amore verso la Persona e il suo quid.

Inoltre, non va dimenticato, che sul tema dell’ideologia di genere il Santo Padre, Papa Francesco, ha avuto parole durissime che nessun pontefice ha mai avuto (solo a mo’ di esempio tra le tante citazioni quella fatta nel Viaggio apostolico in Georgia e Azerbaijan ad ottobre 2016, fonte vaticana)

Il cattolico è il fedele dell’Incarnazione. Tale principio comporta sempre due movimenti, uno di discesa e uno di ascesa e trasfigurazione, entrambi, necessariamente, com-presenti senza diluizione alcuna e senza defezione di uno di questi due movimenti. Altrimenti o si ha un “arroccamento rigido” dottrinalmente e si violenta l’incarnazione mancando di prossimità e di vicinanza oppure ci si impantana e si compra volentieri il “piatto di lenticchie” vendendo la propria primogenitura, il bene che, immeritatamente, si è ricevuto. Lo si vende per uno spicciolo di spazio e di compiacenza, come canne agitate dal vento delle mode e del “trend”. Anche in questo caso, camminando per il mondo, non si cammina nel mondo per annunciargli il novum del Vangelo e si depaupera l’Incarnazione e tutte le potenzialità di maturazione e di crescita che l’uomo e la donna, il fratello e la sorella possono fare. In entrambi i casi, e tutti dobbiamo stare severamente attenti che ciò non accada, si diventa nemici della Croce di Cristo e della Redenzione e non si vuole il bene né delle Persone con disabilità né delle Persone con omo-affettività. Né tantomeno ci si comporta e si è “cattolici”.

Il punto, tuttavia, anzitutto, è questo: il progetto di Legge 2005 presenta dei risvolti antropologici gravissimi che mettono in serio pericolo i fondamenti del Diritto, il Rispetto della Persona, di ogni Persona e della sua Libertà e, non in ultimo, impoveriscono il codice Penale e la sua funzione, come autorevolissimi commentatori e penalisti hanno già rilevato. E non è vero che “l’Ideologia di Genere” non esiste. Esiste la citata “Identità di genere”, normativamente parlando (che è riferita antropologicamente ai due sessi e non ad altri “generi”), ed esiste “l’Identità di genere” pensata soggettivisticamente come “Ideologia di genere”. Lo abbiamo chiaramente identificato anche qui (Cosa intende l’Onorevole ZAN per identità di genere?) nelle parole dell’Onorevole Zan (rilanciate come un mantra in altro contesto dall’Onorevole Cirinnà). Solo che la normativa, non solo nazionale, riguarda la bipolarità del genere, maschile e femminile, mentre nel PdL 2005 si introduce una fluidità del tutto soggettivistica e fortemente ideologica, che non appartiene ad alcuna normativa e che vuole ricostruire ex novo una antropologia, de-costruendo quella attuale a forza di prepotenza penale e di organizzazione capillare, veicolando i vulnus già presenti nella Legge Mancino e cavalcando le mode del trend facendo cordata vittimaria.


© Video di Michela Morellato.

E, a chiusura del discorso, ricordiamo che tale progetto di Legge apre un fronte diseducativo a livello antropologico e sociale tale, che sarà potenziata non la Persona come sostanza sussistente in relazione, portatrice di diritti, doveri e responsabilità ed aperta alla trascendenza (orizzontale e verticale) ma come soggetto autodeterministico secondo la tirannia del desiderio.

E questo, tra l’altro, un cattolico, come preambula, dovrebbe saperlo bene ed aiutare chi non ha il dono della fede a comprendere i risvolti morali legati alla finalità e alla natura e, tanto più, un giurista dovrebbe ricordare su quali fondamenti di Filosofia del Diritto è fondata la nostra Costituzione e cresce correttamente l’autocoscienza normativa.

Monica Boccardi & Paolo Cilia, nelle parti proprie e in co-redazione

Ri-bloggato da Progetto Autismo
Uscito anche in anteprima su La Croce quotidiano il 16 e il 17 Luglio 2021
qui per l’abbonamento

Coro Gay di San Francisco: in VIDEO veritas

Nei giorni scorsi era uscito un video del “Gay Men’s Chorus” di San Francisco che, con intento di sfottò verso i soliti “bigotti”, cantava una canzoncina accattivante con questo testo.

“Pensi che siamo peccatori,
Lotti contro i nostri diritti,
Dici che tutti conduciamo vite che non puoi rispettare.
Ma sei solo spaventato
Pensi che corromperemo i tuoi figli
Se la nostra agenda viene deselezionata
Bene, solo per questa volta, hai ragione.
Convertiremo i tuoi figli
Succede poco a poco
sottovoce e sottilmente, e te ne accorgerai a malapena.
Puoi tenerli lontani dalle discoteche,
Metterli in guardia su San Francisco,
Fagli indossare pantaloni formali… non ci interessa.
Convertiremo i tuoi figli
Li renderemo tolleranti e giusti. (…)”

Qualcuno ha fatto dei controlli dai quale parrebbe che diversi coristi abbiano avuto problemi giudiziari per reati sessuali. Questo, oltre che alla indignazione per il video in sé, ha provocato reazioni piuttosto forti ed il video è stato eliminato per poi essere ripubblicato in modo da non renderlo condivisibile. Ovviamente ce ne sono diverse copie in circolazione e questa è una sottotitolata in Italiano

Come ben sanno i nostri lettori il tema dell’indottrinamento all’ideologia gender dei bambini e dei giovani è uno dei punti caldi delle polemiche intorno al ddl Zan sulla “omo-bi-lesbo-trans-fobia” vi presentiamo qui un articolo in cui, in risposta al video e alle polemiche suscitate nel fronte conservatore il commentatore ricorda come questa ironia nasconda in realtà profonde verità note, agli osservatori più attenti, da tempo.

Una risposta al Gay Chorus di San Francisco che canta “Stiamo venendo per i vostri figli

Un recente video prodotto dal Gay Men’s Chorus di San Francisco che proclama: “Stiamo venendo per i vostri figli” ha provocato indignazione e rabbia. Ma devono essere preso sul serio, o è solo un esempio di un simpatico (ma terribilmente fuorviante) “divertissement” ?

Secondo il sito web SFIST (sito di informazione locale, ndt), “Il San Francisco Gay Men’s Chorus la scorsa settimana ha pubblicato un video davvero divertente ma una raffica di minacce e doxxing (pubblicazione dei nomi dei protagonisti, ndt) li ha costretti a cambiare registro”.

L’agenda omosessuale

Nello specifico:

La canzoncina si chiama “Un messaggio dalla Comunità Gay”, ed è un intelligente inno di vittoria sulla graduale normalizzazione della cultura gay tra i giovani d’America (“anche alla nonna piace Rupaul (una famosa dDragQueen, ndt) / E il mondo sta diventando più gentile / La Generazione Z è più gay di Grindr” ).

Il furore estremista si è concentrato interamente su due frasi – “Convertiremo i vostri figli” e “Stiamo arrivando per i vostri figli” – che l’ambiente di QAnon presume sia una dichiarazione aperta di sfruttamento sessuale dei minori.

Un ascolto completo della traccia, però, rende chiaro a qualsiasi ascoltatore ragionevole che il coro sta parlando di conquistare cuori e menti essendo loro più divertenti, più simpatici e vestiti meglio (“I tuoi figli si prenderanno cura di / Equità e giustizia per altri / I tuoi figli lavoreranno per convertire / Tutti i loro fratelli e sorelle”).

Quindi, se vi siete offesi o preoccupati per questo video, siete dei matti che seguono il complottismo QAnon. Per quanto riguarda SFIST, non c’è proprio nulla di cui preoccuparsi. L’indottrinamento gay completo dei tuoi figli non ha nulla a che fare con il sesso o la sessualità. Li sta solo rendendo più simpatici!

È di questo che si tratta? Aiutare i nostri figli ad amare la giustizia e l’eguaglianza?

Un’iperbole profetica?

Nel 1987, Michael Swift ha pubblicato un articolo sulla rivista gay GCN , intitolato “Gay Revolutionary”. Iniziava con questa frase, che purtroppo è stata spesso tralasciata dai giornali conservatori che lo citano: “Questo saggio è un boutade, una follia, una fantasia tragica e crudele, un’eruzione di rabbia interiore, su come gli oppressi sognino disperatamente di essere l’oppressore». (per una traduzione vedere qui .)

Quindi, l’articolo non voleva essere una dichiarazione pubblica di un terribile programma omosessuale. Piuttosto, doveva essere oltraggioso e scioccante e sopra le righe, un riflesso beffardo di ciò che i conservatori di destra temevano dai gay malvagi. Tutto ciò è chiaro fin dalla frase di apertura.

Ma era in qualche modo profetico? Ecco alcune righe, per nulla fuori contesto:

“Tutte le leggi che vietano l’attività omosessuale saranno revocate. Invece, sarà approvata una legislazione che generi l’amore tra gli uomini». (Hai sentito parlare della sentenza Obergefell di SCOTUS nel 2015? Quella che introduce il “matrimonio gay”, ndt)

“Se hai il coraggio di piangere fr*cio, fata, omosessuale, contro di noi, ti pugnaleremo nei tuoi cuori codardi e contamineremo i tuoi corpi morti e gracili”. (Ovviamente, questo non è successo letteralmente, ma basti pensare alle numerose sanzioni per “incitamento all’odio” nella nostra società di oggi)

“Scriveremo poesie sull’amore tra gli uomini; metteremo in scena commedie in cui l’uomo accarezza apertamente l’uomo; faremo film sull’amore tra uomini eroici che sostituiranno le infatuazioni a buon mercato, superficiali, sentimentali, insipide, giovanili, eterosessuali che attualmente dominano i vostri schermi cinematografici”. (Quante scene d’amore gay appaiono sulla rete e sulla TV via cavo ogni settimana? E che dire di intere serie TV via cavo come Queer as Folk o The L Word?)

Era stata prevista la “Cancel Culture”?

“Non ci saranno compromessi. Non siamo deboli della classe media. Molto intelligenti, siamo gli aristocratici naturali della razza umana, e gli aristocratici dalla mente d’acciaio non si accontentano mai di qualcosa di meno. Coloro che si opporranno a noi saranno esiliati”. (Pensate ancora all’ “esilio” culturale di coloro che osano opporsi all’attivismo gay)

“Tutte le chiese che ci condannano saranno chiuse”. (Ditemi se a molti attivisti gay non piacerebbe vedere proprio una cosa del genere)

Per quanto riguarda i riferimenti ai nostri figli, dopo la riga di apertura, l’articolo dichiarava (di nuovo, come un’affermazione sarcastica e oltraggiosa):

Sodomizziamo i tuoi figli, emblema della tua debole mascolinità, dei tuoi sogni superficiali e delle tue bugie volgari. Li sedurremo nelle vostre scuole, nei vostri dormitori, nelle vostre palestre, nei vostri spogliatoi, nei vostri palazzetti dello sport, nei vostri seminari, nei vostri gruppi giovanili, nei bagni dei vostri cinema, nei vostri dormitori dell’esercito, nelle vostre fermate di camion, nei vostri club maschili, nelle vostre case del Congresso, ovunque gli uomini siano insieme con gli uomini. I tuoi figli diventeranno i nostri servi e obbediranno ai nostri ordini. Saranno riplasmati a nostra immagine. Verranno a desiderarci e ad adorarci.

L’indottrinamento ideologico apre la porta all’iniziazione sessuale

Ovviamente, la grande maggioranza degli uomini gay non sono predatori sessuali che vengono a sodomizzare i nostri figli, il che ci riporta al video del coro gay di San Francisco. Come ho scritto in un recente articolo , “Sono passati circa 20 anni da quando un commentatore conservatore ha affermato che, poiché il movimento omosessuale non poteva crescere per riproduzione, doveva crescere per seduzione. Comprensibilmente, questo ha suscitato l’ira degli attivisti gay, come se il loro obiettivo principale fosse la seduzione sessuale degli altri, compresi i bambini”.

Ma, ho continuato, “Ciò che questo commentatore conservatore avrebbe dovuto dire era: ‘Il movimento omosessuale non può crescere per replicazione biologica, quindi, invece, pone l’accento sull’indottrinamento ideologico.’ E questo sarebbe vero ancora oggi”.

E con l’indottrinamento ideologico ci sarà anche l’iniziazione sessuale, quanto meno tra coetanei giovani, se non tra “mentori” più anziani. È sicuro.

Ecco perché ho scritto nel 1993 che l’agenda gay, come si riflette negli striscioni che uno dei miei amici ha visto al grande Gay Pride a Chicago, diceva: “Vogliamo sposarci e vogliamo i vostri ragazzi” – di nuovo, se non sessualmente, allora attraverso l’indottrinamento.

Per ascoltare la mia risposta completa al video del coro gay, inclusa un testo del 2011 sull’indottrinamento LGBTQ nelle scuole dei nostri figli, guardate qui. (*)

(*) Il giornalista riprende nel video un brano tratto da un suo libro “Una cosa Queer. È successo in America” in cui, 10 anni fa, prevedeva – dopo la normalizzazione dell’aborto, della eutanasia, della banalizzazione dell’uso delle armi, la distruzione della famiglia ecc. che hanno minato la struttura sociale e morale degli Stati Uniti- l’ingresso delle drag queen nelle scuole, l’indottrinamento gender, l’odio verso la Fede cristiana, la limitazione della libertà di parola e la “normalizzazione” della ideologia LGBT che oggi stiamo vedendo.

SIAMO PERSONE, NON ASTERISCHI

Del linguaggio politicamente corretto, inclusivo ed egualitario non ne possono più nemmeno a Repubblica.
Vi presentiamo un articolo che sembrava impossibile immaginare su quel quotidiano fino a poco tempo fa. Facendo la tara di alcune affermazioni che non condividiamo appieno ve lo proponiamo nella speranza che il fastidio per questi vezzi linguistici sia il segnale di una ripresa di contatto con la realtà.

Io non sono un asterisco
di Maurizio Maggiani – Repubblica 05 Luglio 2021

Ho ricevuto un invito a una manifestazione culturale piena di buona volontà indirizzato a un asterisco, car* amic*.
Non andrò, io non sono un asterisco, ho solo qualche modesta certezza su me medesimo, ma so per certo che non necessito di un richiamo a fondo pagina, posso essere caro e forse anche amico, ma non un impronunciabile *.
Nei giorni passati ho preso a leggere un articolo e ho lasciato perdere alla settima riga, quando mi sono imbattuto nella lettera ə, applicata in funzione di tutti e tutte; non conosco questa lettera ə, credo che appartenga agli alfabeti scandinavi ma non ne sono sicuro, non appartiene al mio alfabeto, all’alfabeto della lingua che parlo, ascolto e scrivo e leggo, non ne so il suono e dunque non posso coglierne nemmeno il senso. Una mia conoscente (ancora mi prendo la libertà della desinenza in a), un’artista molto capace e apprezzata, ha rivisto la sua identità di genere tre volte nel corso degli ultimi anni, prima femmina, ne aveva qualche ragione visto che si era accompagnata a un uomo e ne aveva avuto un figlio, poi maschio, e lo si vedeva chiaramente dal taglio dei capelli, infine, intanto che i capelli le erano cresciuti, non maschio e non femmina; ora sta conducendo una dura battaglia per l’adozione della u in riferimento alla sua persona, amicu, artistu, Stefaniu, io ci provo a chiamarla Stefaniu, ma non mi riesce mai bene.

Sempre più di frequente mi imbatto sulla stampa politicamente corretta nella comunità LGBTQI+, non ne appartengo, e dunque so di non poter arrogarmi alcun diritto di rappresentanza,ma stento a credere che un umano possa sentirsi appagato nel ridursi in un acronimo; gli acronimi vanno bene per le società di affari, per le infezioni, per le cose di moda, non vanno più bene nemmeno per i partiti politici, come lo potrebbero per anime e corpi viventi. C’è poi quel segno +, addizione indeterminata, forse dal latino plus, non saprei, ma qui si parla di vite, c’è una vita plus, c’è una vita +?
Immagino che l’intenzione sia quella di rivoluzionare alfabeto e lingua per rivoluzionare il sistema delle relazioni tra i sessi, farla finita con la lingua maschia, instaurarne una inclusiva cominciando con la neutralizzazione per iscritto degli esseri.
Bene, allora davvero è ragionevole pensare che quando parleremo tutt* a scatti il mondo fuori dallo schermo sarà un posto migliore? E qui cito una studentessa liceale nostra vicina di casa.
Certo, la lingua conta, eccome, la lingua è potere, sovvertire la lingua è sovvertire il potere. Personalmente mi vanto senza alcun ritegno di essere un teppistello, attempato, della rivolta, un teppistello della letteratura; non essendo di costituzione adatto a menare le mani, ho presto imparato a menare la lingua, a farne un proposito di eversione, e continuo così. Conosco bene il potere e con la lingua il potere l’ho combattuto, la mia lingua per sovvertire la vostra. E la mia lingua me la son fatta rubando quel che mi pareva, saccheggiando i dizionari e confondendo, manipolando, imparando e prendendo a prestito dagli altri eversori, dai mille infinitamente migliori di me, e splendenti e meravigliosi, e restituendo infine il dovuto.

So bene dunque che la lingua è potere e lotta, oppressione e liberazione; e allora è per questo che non tollero l’imposizione, neppure quella grammaticale quando ne sento il falsosuono; men che meno tollero l’imposizione a fin di bene, perché non vedo alcun bene nell’imporre, nessuna bellezza, ma ancora il palesarsi di un’intenzione di potere, la vostra lingua che si fa canone e il canone legge.
La mia lingua a cui tengo così tanto, è l’unico mio bene, l’unica mia arma, non chiede di essere né canone né legge. Sottostà invece alle leggi, alla legge del mercato quando si fa scritta, alle leggi dell’affetto e delle relazioni quando la parlo; mi sottopongo quotidianamente all’assenso e al rifiuto, non lotto per il potere, lotto per la libertà.

Così mi sento a posto se rifiuto un invito indirizzato a *, se trovo illeggibile la ə, se mi fa fatica pensare che Alberto sia tutto nel + di una stringa alfanumerica. Se ad Alberto invece gli bastasse il suo posto nella stringa, mi sentirei di invitarlo a cercare nella lingua che parla, qualcosa di più vivido, e nel caso non lo trovasse, provare a inventare una lingua per sé stesso, una lingua da offrire all’universo delle relazioni, degli affetti, dei ruoli, alla rivoluzione se gli piacerà.
Naturalmente creare una parola non significa costruire una verità, ma una realtà sì, una realtà destinata a consolidarsi o dissolversi nel confronto con le multiformi e cangianti realtà individuali e collettive. Il liocorno, ad esempio, è stato una realtà per un certo tempo assai condivisa, ora non più, se non per un certo numero di appassionati del genere fantasy.

Certo, Alberto potrebbe andare con la sua nuova lingua, o anche solo con il suo +, alla conquista del potere, e allora la sua realtà si farebbe verità e legge, ma non avrei più tanta voglia di passeggiare e parlare con lui. Resta il fatto che l’asterisco, la ə, il + non comunicano niente delle vite, dei problemi, dei drammi, delle allegrie, della grandezza di una vita.

E resta il fatto che la Gilda, che ha venticinque anni, è lesbica e fa la commessa per settecento euro al mese, per la cronaca tanto quanto il suo vicino di banco maschio etero, perché qui da noi la parità dei sessi laggiù in basso è ormai conquistata, ecco, al momento la Gilda si sentirebbe assai più appagata nel vincere la lotta per un salario dignitoso che stravincere quella per la sovversione dell’alfabeto. Resta il fatto che la vittoria per l’alfabeto si fa sempre più vicina e quella per il salario sempre più lontana. Ragion per cui mi chiedo se i valorosi combattenti del + e del * e della ə stiano intanto lavorando con pari alacrità per la Gilda oltreché per sé stessi, per il potere sui segni o per la libertà dal bisogno, da ogni bisogno.

COSA PREVEDE LA LEGGE UNGHERESE CHE TANTO INDIGNA L’EUROPA?



“Si tratta di un pacchetto di norme per la protezione dei bambini. Spetta ai genitori decidere come educare i propri figli alla sessualità in linea con le proprie convinzioni. Ed è compito dello Stato garantire che questa priorità educativa dei genitori venga rispettata. 

La legge non vieta l’educazione sessuale ma fa in modo che sia svolta da professionisti qualificati e autorizzati e in maniera adeguata all’età. Non vogliamo che nessuna lobby radicale si intrometta nelle scuole e dia lezioni sui cambiamenti di sesso e sui trattamenti ormonali ai nostri figli. Regola inoltre il modo in cui determinati contenuti che descrivono la sessualità possono essere indirizzati ai minori. È importante garantire che lo sviluppo mentale, fisico e morale dei bambini non sia ostacolato.

Questa legge discrimina in qualche modo le persone omosessuali? La legge non si applica agli adulti, al loro orientamento e alle loro pratiche sessuali. Non influisce in alcun modo sull’espressione di sé degli individui.” 

Qui il testo l’intervista a Balázs Hidvéghi, europarlamentare ungherese del partito di governo magiaro Fidesz da cui sono tratte queste parole: https://ifamnews.com/it/-vi-spiego-la-legge-ungherese-e-perch-sotto-attacco-)

Qui di seguito, invece, riportiamo il testo integrale

Legge… del 2021

Volta a prendere misure più severe contro chi commette il reato di pedofilia, e ad emendare le leggi per la protezione dell’infanzia 

1. Emendamento alla legge XXXI del 1997 sulla protezione dell’infanzia e sull’amministrazione della custodia

Sezione 1

(1) Nel sottotitolo “Obiettivi e principi della normativa” della legge XXXI del 1997 sulla protezione dell’infanzia e l’amministrazione della custodia (d’ora in avanti “Gyvt.”), verrà aggiunto il seguente paragrafo 3/A:

“Paragrafo 3/A

Nel sistema di protezione dell’infanzia, lo Stato proteggerà il diritto dei bambini ad avere una identità di sé che corrisponda al proprio sesso alla nascita”.  

(2) Nel Gyvt verrà aggiunto il seguente paragrafo 6/A:

“Paragrafo 6/A

Per assicurare la realizzazione degli obiettivi delineati in questa Legge e il rispetto dei diritti dell’infanzia, è vietato rendere accessibile a persone che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni contenuto pornografico o che raffigura la sessualità in maniera gratuita, o che mostri una divergenza dall’identità corrispondente al sesso di nascita, cambio di sesso o omosessualità”.

2. Emendamento alla Legge CVIII del 2001 su materie di servizi di commercio elettronico e servizi di società di informazione 

Paragrafo 2

(1) All’articolo 4/C della Legge CVIII del 2001 relativa a materie di servizi di commercio  elettronico e servizi di società di informazione (d’ora in poi “Ekertv.”), verrà aggiunto il seguente paragrafo (3):

“(3) la Tavola Rotonda deve tenere almeno quattro incontri all’anno.”

(2) L’articolo 4/D dell’Ekertv. verrà sostituito dal provvedimento seguente:

“Paragrafo 4/D

(1) La tavola rotonda verrà autorizzata a dare raccomandazioni o direttive che facilitino la condotta a termini di legge da parte di provider di contenuti, provider di servizi di commercio elettronico, e service provider per comunicazioni elettroniche. 

Inoltre, la tavola rotonda sarà responsabile per l’avvio di misure che migliorino l’alfabetizzazione mediatica fra i minori e i loro genitori. 

(2) Sulla base dei rapporti ricevuti dalla tavola rotonda, verranno autorizzate anche le indagini sui casi individuali e il rilascio di raccomandazioni o direttive basate sulle sue scoperte generalizzate. 

(3) Se un service provider ignora una raccomandazione o una direttiva, la tavola rotonda 

a) richiamerà il service provider per agire conformemente alla raccomandazione o alla direttiva, 

b) pubblicherà il nome del service provider nel proprio report annuale se il richiamo al punto a) è stato inefficiente,

c) richiederà al service provider per la rimozione del contenuto che viola le regole.

(4) Il service provider verrà obbligato a eseguire con una chiamata al paragrafo (3) c) entro 5 giorni. Se una chiamata nella sezione (3) a) o c) è stata inefficace, la Tavola Rotonda darà inizio a un procedimento con l’Authority. 

(5) Per promuovere la condotta legittima di service providers e l’uniformità della pratica legale, la Tavola Rotonda terrà un registro sul contenuto reperito che danneggi lo sviluppo fisico, mentale e morale di minori sulla base di rapporti ricevuti, e della pratica di provider di contenuto mediatico, service providers di commercio elettronico e provider per comunicazioni elettroniche investigate da essa. La Tavola Rotonda terrà un registro sui contenuti dannosi per lo sviluppo fisico, mentale e morale di minori sul proprio sito. 

(6) Se la Tavola Rotonda accerta un fatto o scopre una circostanza che potrebbe fare da motivazione per dare inizio o attuare un’infrazione o un processo per infrazione o un processo penale, darà un avviso in tal senso all’organo che condurrà il processo

(7) La Tavola Rotonda pubblicherà sul suo sito internet le sue raccomandazioni e direttive e il rapporto scritto sulle proprie attività dell’anno precedente viene rilasciato annullamento entro il 1 Maggio, dal Presidente dell’Authority. 

3. Emendamento all’Atto XLVIII del 2008 sulle condizioni di base e sulle restrizioni alle attività di pubblicità economica. 

Paragrafo 3

All’articolo 8 della legge XLVIII del 2008 sulle condizioni di base e sulle restrizioni sulle attività di pubblicità economica, verrà aggiunto il seguente paragrafo (1a):

“(1a) È vietato rendere accessibile a persone che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni qualunque pubblicità che raffigura la sessualità in maniera gratuita o pubblicizzi o mostri la divergenza dall’identità di sé che corrisponda al sesso di nascita, cambio di sesso o omosessualità.”

4. Emendamento alla legge XLVII del 2009 sul sistema dei precedenti penali, del registro di giudizi contro cittadini ungheresi passato dai tribunali di Stati membri dell’UE, e sulla registrazione di dati penali e biometrici da parte della Polizia. 

Paragrafo 4

Il par. 67 (1) della Legge XLVII del 2009 sul sistema dei precedenti penali, del registro di giudizi contro cittadini ungheresi passato dai tribunali di Stati membri dell’UE, e sulla registrazione di dati penali e biometrici da parte della Polizia (d’ora in poi“Bnytv.”) verrà sostituito dal seguente provvedimento.

“(1) L’organo che mantiene i registri dei precedenti penali dovrà, in accordo con quanto prevede questa Legge,  

a) Fornire accesso diretto ai dati registrati a persone autorizzate, 

b) trasferire dati a persone sulla base di una richiesta di dati, 

c) verificare dati su richiesta di persone autorizzate,

d) rendere disponibili a persone autorizzate i dati di persone che hanno commesso reati penali contro la libertà della vita e della moralità sessuale contro bambini, o; 

e) trasferimenti di dati in modo automatico

ea) all’autorità dei passaporti per rimuovere una restrizione sui trasferimenti all’estero. 

eb) all’Ente che tiene il registro dei cittadini privati dei diritti di voto per l’inserimento nel registro, l’emendamento del registro e la rimozione dallo stesso”.  

Paragrafo 5

Nel Capitolo V del Bnytv., dopo il sottotitolo “Certificato penale”, va aggiunto il seguente sottotitolo: “Rendere disponibili i dati delle persone che hanno commesso reati penali contro la libertà della vita e della morale sessuale contro i bambini”. 

“Rendere disponibili i dati delle persone che hanno commesso reati penali contro la libertà della vita e della morale sessuale contro i bambini. 

Paragrafo 75/B

(1) Per monitorare persone in contatto diretto con bambini, per assicurare la protezione di bambini e prevenire la commissione di reati penali contro la libertà della vita sessuale e della vita morale contro i bambini o sfruttando gli stessi, l’Ente che mantiene i registri penali, secondo le condizioni delineate nei paragrafi (2) e (3) e nell’par. 75/C, renderà disponibili i dati relativi ai soggetti sulla piattaforma elettronica (da qui in avanti “piattaforma” allestita conformemente alla legge sulle regole generali relative sull’amministrazione elettronica e i trust services e accessibile tramite identificazione a mezzo elettronico obbligatoriamente fornito dal governo: 

a) Dai dati specificati nel paragrafo 4 (2),

aa) Dati ai punti a) aa),

ab) Dati sull’anno di nascita generati dai dati sull’anno di nascita ai punti a) ad),

ac) il domicilio e, per un indirizzo della capitale, anche il nome del quartiere, tratto dai dati dell’indirizzo registrato ai punti a) ai),

ad) la fotografia più recente, presa di fronte, al punto b)

b) Dai dati specificati nel paragrafo 11 (1),

ba) Dati ai punti c) ca) e cc),

bb) la data della commissione del reato penale fra i dati ai punti c) cd),

bc) I dati sul giorno in cui la decisione diventa finale e vincolante fra i dati al punto d),

bd) Il giorno in cui il verdetto del tribunale straniero diventa finale e vincolante fra i dati ai punti k) kc),

c) fra i dati specificati all’par. 16 (1)

ca) Dati al punto c) ca) e cc),

cb) Il giorno della commissione del reato penale fra i dati ai punti c) cd),

cc) Dati sul giorno in cui la decisione della corte estera diventa finale e vincolante fra i dati al punto e),

cd) Il giorno in cui la decisione della corte estera diventa finale e vincolante fra i dati ai punti  j) jc).

(2) Dati specificati al paragrafo (1) possono essere resi disponibili come segue:

a) Il soggetto dei dati ha commesso il reato penale non come delinquente minorile, o nel caso all’articolo 678 (3) del Codice di Procedura Penale ungherese, può essere stabilito dal registro, sulla base dei dati al par. 4 (2) a) ad), par. 11 (1) c) cd) e par. 16 (1) c) cd), che ha commesso il reato penale dopo aver raggiunto l’età di diciotto anni.  

b) I dati sono relativi a:

ba) la commissione di rapporti carnali forzati [par. 197 (2) a) e (3) della legge IV del 1978], aggressione a sfondo sessuale [par. 198 (2) a) e (3) della legge IV del 1978], corruzione di minore [par. 201 e 202/A della Legge IV del 1978], abuso di materiale pornografico illegale (par. 204 della Legge IV del 1978), promozione della prostituzione [par. 205 (3) a) della legge IV del 1978], coercizione a sfondo sessuale [par. 196 (2) a) e (3) del Btk.], violenza sessuale (par. 198 del Btk.), procacciamento di prostitute [par. 200 (2), (3a) b) e(4) a) del Btk.], favoreggiamento della prostituzione [par. 201 (1) c), (2) e (4) b) del Btk, come in vigore al 30 giugno 2020], sfruttamento della prostituzione minorile (par. 203 del Btk.), prostituzione minorile (par. 204 e 204/A del Btk.], atti osceni [par. 205 (2) del Btk.], come in vigore al 30 giugno 2020, o

bb) la radiazione permanente da una professione, come da par. 52 (3) del Btk. imposta al soggetto dei dati

c) Il soggetto dei dati è registrato per detta ragione nell’elenco dei contravventori o nel registro delle persone senza fedina penale ma soggette a conseguenze legali avverse, ma per non più di dodici anni dalla data in cui il soggetto dei dati è incluso nel registro delle persone senza fedina penale ma soggette a conseguenze legali avverse (3). 

Iniziare e rendere i dati relativi al soggetto disponibili sulla piattaforma è consentito solo se

a) la persona che inizia un adulto il quale

aa) è parente di, o

ab) educa, supervisiona o cura

una persona che non ha raggiunto l’età di diciotto anni (d’ora in avanti congiuntamente “persona autorizzata ad accedere ai dati del soggetto”) 

b) la persona autorizzata all’accesso dei dati del soggetto considera presumibilmente necessario avere l’accesso ai dati per una ragione di cui al paragrafo (1), e sarebbe sproporzionatamente difficile venire a conoscenza dei dati rilevanti in altro modo, e

c) la persona autorizzata all’accesso ai dati del soggetto 

ca) dichiara che le condizioni per l’accesso al b) sono soddisfatte, e

cb) indica il nome e il cognome della persona a cui si riferiscono i dati oggetto della richiesta di accesso. 

Paragrafo 75/C

(1) In caso di riscontri multipli, i dati al par. 75/B (1) a) ac) e ad) di tutti i soggetti rilevanti verranno resi disponibili.  Ulteriori dati al par. 75/B (1) verranno resi disponibili solo relativamente ai soggetti dei dati identificati dalla persona autorizzata all’accesso dei dati del soggetto come persona in diretto contatto col minore. 

(2) I dati a cui è effettuato l’accesso attraverso la piattaforma devono essere trattati confidenzialmente dalla persona autorizzata all’accesso ai dati del soggetto; tali dati possono essere usati o divulgate a terzi per fini esposti al par. 75/B (1). Non è possibile produrre copie e in particolare nessuno screenshot, né abstract né riassunti dei dati a cui si accede attraverso la piattaforma; inoltre, tali dati non possono essere pubblicati, riprodotti, sistemati in un registro o inseriti in un database.

(3) Usando le appropriate misure organizzative e tecniche, l’ente che mantiene i registri penali deve assicurare che

a) nessuna copia testuale può essere fatta dei dati ottenibili dalla piattaforma come da par. 75/B (1), e 

b) in particolare, mettendo un marchio in sovrimpressione o applicando altre misure per l’occultamento dei dati che possano essere considerate efficienti, che i dati ottenibili sulla piattaforma al par. 75/B (1) a) ad) siano mostrati in un modo che consente di stabilire che i dati hanno origine dalla piattaforma nel caso di uso proibito, ai sensi del par. (2).”

Paragrafo 6

Nell’articolo 87 del Bnytv., va aggiunto il seguente paragrafo (4):

“(4) L’informare il soggetto dei dati sul trasferimento dei dati stessi in accordo col paragrafo  67 (1) d) verrà limitato ai dati al par. 90 (1a) b) e d).”

Paragrafo 7

All’articolo 90 del Bnytv., va aggiunto il seguente paragrafo (1a):

“(1a) il registro del trasferimento dei dati conterrà i seguenti dati sul trasferimento alla sezione 67 (1) d):

a) dati di identificazione personale del soggetto,

b) data del trasferimento di dati,

c) nome e cognome della persona autorizzata all’accesso dei dati del soggetto, nome e cognome della madre, luogo e data di nascita,

d) designazione dei dati trasferiti.”

Paragrafo 8

Nel Bnytv.,

a) al par. 23 h), il testo “Legge XC del 2017” verrà sostituito da “Legge XC del 2017 (d’ora in avanti “Be.”)”,

b) al par. 90, il testo “nel paragrafo (2)” verrà sostituito da “nei paragrafi (1a) e (2)”.

5. Emendamento alla Legge CLXXXV del 2010 sui servizi media e sulla comunicazione di massa

Paragrafo 9

(1) Il paragrafo 9 (1) della Legge CLXXXV del 2010 sui servizi dei media e di comunicazione di massa (d’ora in avanti “Mttv.”) verrà così sostituito:

“(1) Ad eccezione dei notiziari, delle tribune politiche, dei programmi sportivi, delle anteprime, annunci politici, televendite, annunci, pubblicità di strutture pubbliche, programmi sportivi e annunci di pubblica utilità, i provider che offrono servizi media lineari classificheranno tutti i programmi che vogliono trasmettere in una delle categorie fra il paragrafo (2) al (7).”

(2) Il Par. 9 (6) del Mttv. verrà sostituito dal provvedimento seguente: 

“(6) I programmi verranno classificati nella categoria V se possono esercitare una influenza negativa sullo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare come risultato dell’avere come elemento centrale la violenza, che diffonda o che mostri una divergenza dall’identità corrispondente al sesso di nascita, cambio di sesso o omosessualità, o una raffigurazione diretta, naturalistica o gratuita della sessualità. Questi programmi devono essere classificati come “non appropriati per gli spettatori al di sotto dei diciotto anni”.  

(3) Al paragrafo 32 del Mttv., verrà aggiunto il seguente comma (4a):

“(4a) I programmi non verranno classificati come annunci di servizio pubblico o come pubblicità di strutture pubbliche se possono esercitare un’influenza influenza negativa sul corretto sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare come risultato dell’avere come elemento centrale la violenza, che diffonda o che mostri una divergenza dall’identità corrispondente al sesso di nascita, cambio di sesso o omosessualità”

(4) Il par. 168/A (1) del Mttv. verrà sostituito dal provvedimento seguente:

“(1) Tenendo conto dell’esperienza dell’anno scorso, il Consiglio dei Media preparerà un piano di supervisione annuale per il 1 dicembre relativamente all’anno precedente e lo pubblicherà sul suo sito internet entro quindici giorni. Il Consiglio dei Media preparerà il suo piano annuale di supervisione con particolare attenzione alla conformità con i provvedimenti sulla protezione di bambini e minori. Il Consiglio dei Media assicura la coerenza dei piani da esso preparati. I piani possono essere rivisti sulla base dell’esperienza della prima metà dell’anno al termine del semestre di interesse; i piani possono essere emendati dal Consiglio dei Media se necessario. I piani di supervisione emendati verranno pubblicati dal Consiglio dei Media sul suo sito internet entro quindici giorni dall’emendamento.  

(5) Il Par. 179 (2) del Mttv. verrà sostituito dal seguente provvedimento: 

“(2) Se vengono identificati problemi in connessione con i provvedimenti del paragrafo (1), e se questa Legge o i provvedimenti relativi alla Legge sulla Libertà di Stampa vengono violate, il Consiglio dei Media sarà obbligato a richiedere allo Stato membro sotto la giurisdizione del provider di servizi media specificato nel paragrafo (1) non mette in atto misure efficienti. In tale richiesta, il Consiglio dei Media richiederà allo Stato membri di agire per eliminare le violazioni specificate dal Consiglio dei Media”. 

6. Emendamento alla Legge CCXI del 2011 sulla protezione delle famiglie

Paragrafo 10

(1) la Sezione 1 (1) della Legge CCXI del 2011 sulla protezione delle famiglie (d’ora in avanti “Csvt.”) verrà sostituita dal seguente provvedimento:

“(1) Lo Stato provvederà gli istituti della famiglia e del matrimonio anche in virtù della loro dignità e del loro valore in sé e per sé, con particolare riguardo alla relazione fra genitori e figli, in cui la madre sia una donna e il padre sia un uomo”.  

(2) Il Par. 1 (2) del Csvt. verrà sostituito dal seguente provvedimento:

“(2) la protezione di relazioni organizzate di famiglia e la realizzazione del diritto dei bambini di avere una identità di sé che corrisponda al loro sesso di nascita avrà un ruolo chiave nel preservare la loro salute mentale, fisica e morale”.  

(3) Nel Csvt., verrà aggiunto il seguente paragrafo 5/A:

“Paragrafo 5/A

Per la protezione degli obiettivi delineati in questa Legge, e dei bambini, è fatto divieto di rendere accessibili a persone che non abbiano raggiunto l’età di diciotto anni contenuto di tipo pornografico o che mostri la sessualità in modo gratuito o che  che diffonda o che mostri una divergenza dall’identità corrispondente al sesso di nascita, cambio di sesso o omosessualità.”

7. Emendamento alla Legge CXC del 2011 sull’educazione pubblica nazionale

Paragrafo 11

(1) Nel Par. 9 della Legge CXC del 2011 sull’educazione pubblica nazionale (d’ora in avanti “Nktv.”), verrà aggiunto il seguente paragrafo (12):

“(12) Nella condotta di attività che riguardano la cultura sessuale, il sesso, l’orientamento sessuale e lo sviluppo sessuale, verrà riservata una special attenzione a quanto prevede l’Articolo XVI (1) della Legge Fondamentale. Tali attività non possono essere volte alla diffusione della divergenza dall’identità di sé corrispondente al sesso di nascita, al cambio di sesso, o all’omosessualità.”

(2) Al sottotitolo 7 del Nktv., verrà aggiunto il seguente paragrafo 9/A:

“Paragrafo 9/A

(1) Una persona o una organizzazione che non sia un impiegato assunto come insegnante da un’istituzione per la scolarizzazione e l’educazione, un professionista che fornisce servizi sanitari in tale istituzione e l’organo di un partito politico nel quadro di un accordo stretto con tale istituzione possono condurre un’attività in classe o organizzandola altrimenti per studenti sul tema della cultura sessuale, sesso, orientamento sessuale, sviluppo sessuale, effetti avversi del consumo di stupefacenti, sui pericoli di internet e su qualsiasi altra forma di sviluppo di salute fisica o mentale (per gli scopi di questa sezione, d’ora in avanti, “il programma”) solo se sono registrati dall’ente designato per legge. 

(2) I dati nel registro al paragrafo (1) sono considerate dati accessibili ai fini del pubblico interesse che verranno pubblicati sul sito dell’ente designato per legge a tenere il registro come da paragrafo (1).

(3) il registro al paragrafo (1) deve contenere quanto segue:

a) titolo del programma,

b) dati del contatto e

ba) nome della persona fisica proprietaria del programma, o

bb) nome e sede dell’organizzazione proprietaria del programma,

c) specificazione del tipo di istituzione educativa pubblica in cui il programma deve essere avviato, 

d) data della registrazione e periodo (anno scolastico) durante il quale il programma registrato può essere eseguito da un’istituzione educative pubblica e 

e) Tema del programma.

(4) L’organo designato a tenere un registro al paragrafo (1) verrà autorizzato a elaborare dati nel registro al paragrafo (1) fino alla data della loro cancellazione dal registro”.

(3) Al paragrafo 79 del Nktv., va aggiunto il seguente paragrafo (8):

“(8) Se l’autorità responsabile per l’educazione pubblica scopre, nel corso di una investigazione, che un ente scolastico ed educativo ha violato quanto previsto dal paragrafo  (1), esso avvierà un procedimento di infrazione contro il capo dell’istituzione e la persona (o membro) dell’organizzazione al paragrafo 9/A (1) che conduce l’attività non inclusa fra quelle specificate nel registro.”

(4) Nella sezione 94 (1) del Nktv., deve essere aggiunto il seguente punto: j)

(Al Ministro dell’Istruzione va dato l’incarico di)

j) designare l’ente autorizzato a tenere il registro come da par. 9/A (1) e determinare le condizioni dettagliate per la registrazione e le regole dettagliate per il mantenimento e la pubblicazione del registro” (in un decreto). 

8. Emendamento alla Legge I del 2012 sul Codice del Lavoro

Paragrafo 12

(1) Il Par. 44/A (1) della Legge I del 2012 sul Codice del Lavoro (d’ora in poi “Mt.”) verrà sostituito dal seguente provvedimento:

“(1) Un impiegato che si occupa di educazione, supervisione, cura, trattamento sanitario di una persona che non ha raggiunto i diciotto anni, o fornisce servizi relativi al tempo libero, all’intrattenimento, o sport a una persona che non ha raggiunto l’età di diciotto anni non deve stabilire una relazione di impiego con una persona che 

a) è inserita nel registro dei trasgressori penali per aver commesso uno qualsiasi dei seguenti reati penali: 

aa) omicidio [par. 166 (2) i) della Legge IV del 1978 del Codice Penale (d’ora in poi “Legge IV del 1978”)], aiuto al suicidio (par. 168 (2) della legge IV del 1978), violazione della libertà individuale (par. 175 (3) e) della Legge IV del 1978), traffico di esseri umani (sez. 175B (2) a) e (5) dell’Atto IV del 1978), alterazione dello stato di famiglia (par. 193 (2) b) dell’Atto IV del 1978), messa in pericolo di minore (par. 195 (1) a (3)della Legge IV del 1978), rapporti sessuali forzati (par. 197 (2) a) e (3) della Legge IV del 1978), aggressione a sfondo sessuale [par. 198 (2) a) e (3) della legge IV del 1978], corruzione di minore [par. 201 e 202/A della Legge IV del 1978], abuso di materiale pornografico illegale (par. 204 della Legge IV del 1978), promozione della prostituzione [par. 205 (3) a) della legge IV del 1978], coercizione a sfondo sessuale [par. 196 (2) a) e (3) del Btk.], violenza sessuale (par. 198 del Btk.), procacciamento di prostitute [par. 200 (2), (3a) b) e (4) a) del Btk.], favoreggiamento della prostituzione (par. 205 (3) a) della Legge IV del 1978), abuso di stupefacenti (par. 282/B (1), (2) a)c) e par. 282/B (5) e (7) a) della Legge IV del 1978), come in vigore al 30 giugno 2013,

ab) reclutamento illegale [par. 146 (3) della Legge C del 2012 sul Codice Penale (d’ora in avanti “Btk.”)], omicidio (par. 160 (2) i) del Btk.), aiuto al suicidio (par. 162 (2) del Btk.), uso illegale di un corpo umano (par. 175 (3) a) del Btk.), traffico di stupefacenti (par. 177 (1) a) e b) del Btk.), possesso di stupefacenti (par. 179 (1) a) e (2) del Btk.), incitamento all’abuso di sostanze (sezione 181 del Btk.), abuso di sostanze dopanti (par. 185 (3) e (5) del Btk.), sequestro di persona (par. 190 (2) a) e (3) a) del Btk.), traffico di esseri umani e lavoro forzato (par. 192 (5) a) e (6) a) del Btk.), lavoro forzato (par. 193 (2) c) del Btk. come operativo prima dell’entrata in vigore dell’Atto V del 2020 in emendamento delle leggi per l’azione contro lo sfruttamento delle vittime del traffico di esseri umani), violazione della libertà individuale (par. 194 (2) a) e (3) del Btk.), coercizione sessuale (par. 196 (2) a) e (3) del Btk.), violenza sessuale (par. 197 (2), (3) a) e (4) del Btk.), abuso sessuale (par. 198 del Btk.), procacciamento (par. 200 (2) e (4) a) del Btk.), favoreggiamento della prostituzione (par. 201 (1) c), (2) e (4) b) del Btk. come in vigore al 30 giugno 2020), sfruttamento della prostituzione minorile (par. 203 del Btk.), pornografia minorile (par. 204 e 204/A del Btk.), atti osceni (par. 205 (2) del Btk.), messa in pericolo di minore (par. 208 del Btk.), lavoro minorile (par. 209 del Btk.), alterazione dello stato di famiglia (par. 213 (2) b) del Btk.),

b) è soggetto a processo penale per reato penale specificato al punto a),

c) è  radiato dalla professione come previsto dal par. 52 (3) del Btk., o

d) è soggetto a trattamento sanitario obbligatorio per aver commesso un reato penale specificato al punto a).”

(2) Il Par. 44/A (3) del Mt. verrà sostituito dal seguente provvedimento:

“(3) Per certificare che ottempera alle condizioni specificate al punto (1) e (2),

a) la persona che desidera stabilire una relazione di lavoro dovrà presentare un certificato ufficiale prima di stringere accordi lavorativi, o  

b) se la relazione di lavoro già esiste, l’impiegato dovrà, dietro richiesta scritto del datore di lavoro, presentare un certificate ufficiale entro quindici giorni lavorativo dopo la richiesta, o, se non è possibile rispettare questo limite di tempo per cause di forza maggiore, farlo senza indugio una volta rimosso l’ostacolo.”

(3) Il par. 44/A (4) dell’Mt. verrà sostituito:

“(4) Se la persona che desidera stabilire una relazione di lavoro, o l’impiegato certifica di ottemperare alle condizioni ai par. (1) e (2), il datore deve rimborsare la persona che desidera stabilire una relazione lavorativa o l’impiegato per la commissione amministrativa pagata per la procedura di emissione da parte dell’ente che mantiene i registri penali”. 

(4) Il par. 44/A (5) del Mt. verrà sostituito dal seguente provvedimento: 

“(5) Se

a) l’impiegato non può provare che ottempera alle condizioni specificate ai par. (1) e (2) con un certificato ufficiale emesso dall’ente che mantiene i registri penali, oppure 

b) se l’impiegato viene a conoscenza di una ragione per l’esclusione ai sensi dei par. (1) e (2) in qualsiasi altro modo, 

il datore di lavoro è tenuto a terminare il rapporto di lavoro senza indugio e con effetto immediato, applicando contestualmente il par. 29 (1)”.

(5) Il par. 44/A (7) del Mt. verrà sostituito dal seguente provvedimento: 

“(7) Il datore di lavoro elaborerà i dati a cui ha avuto accesso sulla base dei provvedimenti ai par. (1) e (3) finché la decisione sull’istituzione del rapporto di lavoro è presa o, se il rapporto di lavoro è già esistente, fino alla sua fine o risoluzione. 

9. Emendamento alla Legge II del 2012 sulle infrazioni, sulla procedura di infrazione e sul sistema di registrazione delle infrazioni. 

Paragrafo 13

(1) Nella Legge II del 2012 on sulle infrazioni, sulla procedura di infrazione e sul sistema di registrazione delle infrazioni (d’ora in poi “Szabs. tv.”) dovranno essere aggiunti il seguente sottotitolo e sezione 176/A:

“131/A. Esercizio di una professione dopo la radiazione dalla stessa

Paragrafo 176/A

Una persona radiata dall’esercizio di una professione ai sensi del par. 52 (3) del Btk. che esercita una professione che viene squalificata mentre è in vigore in modo da indurre il datore di lavoro in errore o da mantenere l’errore del datore di lavoro, commette un’infrazione”. 

(2) Nel par. 248 (3) del Szabs. tv., dovrà essere aggiungo il seguente punto d):

(una persona che)

d) viola i provvedimenti relativi all’esecuzione di sessioni in un istituto di istruzione pubblico, o all’accertamento della loro legalità” (commette una infrazione.)

10. Emendamento alla Legge C del 2012 sul Codice Penale

Paragrafo 14

Il par. 28 (1a) della Legge C del 2012 relativa al Codice Penale (d’ora in poi “Btk.”) verrà sostituita dal provvedimento seguente:

“(1a) Nel caso di omicidio causato da raptus, o da lesioni personali gravi e dolose, se il reato è punibile da più di tre anni di detenzione, o nel caso di sequestro, traffico di esseri umani, violazione della libertà personale, o, con l’eccezione specificata nel par. 26 (3) c) di un reato penale contro la libertà della vita sessuale e morale, se la vittima non aveva ancora raggiunto I diciotto anni d’età al momento della commissione del reato, il periodo di limitazione non deve includere il lasso di tempo rimanente fino a che la vittima non raggiunge, o avrebbe raggiunto, i ventuno anni d’età”. 

Paragrafo 15

Il Par. 38 (5) del Btk. verrà sostituito dal seguente provvedimento:

“(5) Una persona non potrà essere rilasciata sulla parola se condannata alla detenzione da scontare

a) in caso di reato penale come al par. (4) e) commesso,

aa) con premeditazione,

ab) come accessorio o

ac) applicando riduzione senza limitazioni,

b) per aver commesso, ai danni di un parente, un crimine violento contro la persona, punibile con la detenzione dagli 8 anni in su, o 

c) per aver commesso, ai danni di una persona che non ha raggiunto i 18 anni di età, un’offesa penale contro la libertà della vita e moralità sessuale punibile con la detenzione dagli 8 anni in su”. 

Paragrafo 16

Il paragrafo 52 (3) del Btk. verrà rimpiazzato dal seguente provvedimento:

“(3) Chi commette un reato penale contro la libertà della vita e della libertà sessuale contro una persona che non ha raggiunto i diciotto anni di età, e chi commette il reato penale di pornografia minorile deve essere permanentemente escluso dall’esercizio di qualunque professione relative all’educazione, supervisione, cura, trattamento sanitario di una persona che non abbia raggiunto i diciotto anni di età, o nel contesto in cui sia in posizione di potere, o influenza nei confronti di una persona che non abbia raggiunto i diciotto anni di età. 

Articolo 17

Il par. 69 (2) del Btk. verrà sostituito dal seguente provvedimento:

“(2) Una persona verrà sottoposta a periodo di prova sotto supervisione se 

a) è rilasciata sulla parola dall’ergastolo, 

b) è un recidivo che è rilasciato sulla parola o riguardo a cui la sentenza di detenzione è sospesa, 

c) ha perpetrato un reato di cui al par. 38 (5) rilasciato sulla parola ai sensi del par. 38 (6),

d) è stato condannato al carcere per aver commesso, contro un parente, un crimine violento ai danni della persona, per il periodo di prova di una carcerazione sospesa, o 

e) è stato condannato al carcere per aver commesso, contro una persona che non ha raggiunto l’età di diciotto anni, un reato penale ai danni della libertà della vita e della morale sessuale, per il periodo di prova della carcerazione sospesa.”

Paragrafo 18

Nel Cap. XI del Btk., il seguente sottotitolo verrà aggiunto dopo il par. 113. 

“Radiazione da una professione

Paragrafo 113/A

In casi meritevoli di speciale considerazione, l’applicazione della sezione 52 (3) nei confronti di un contravventore minorile può essere dispensata”.

Paragrafo 19

Il par. 197 (4) a (4a) del Btk. verrà rimpiazzato dai seguenti provvedimenti:

“(4) La punizione sarà il carcere dai cinque ai venti anni se 

a) l’offesa criminale specificata nel paragrafo (2) è commesso

aa) in una maniera specificata al paragrafo (1),

ab) contro una parte lesa specificata nel paragrafo (3) b), o

ac) in una maniera specificata nel paragrafo (3) c),

o

b) il reato penale specificato nel paragrafo (3) a) è compreso anche nel par. (3) b) o c).

(4a) La punizione sarà la carcerazione dai dieci ai venti anni se il reato penale specificato nel paragrafo (4) a) aa) è compreso anche nel par. (4) a) ab) or ac).”

Paragrafo 20

Il sottotitolo “Pornografia minorile” nel Btk. verrà rimpiazzato dal seguente provvedimento:

“Pornografia minorile”

Paragrafo 204

(1) Una persona che

a) acquisisce o tiene materiali pornografici relativi a una persona che non ha raggiunto l’età di diciotto anni è colpevole di un reato e viene punito col carcere da uno a cinque anni,

b)  offre, cede o mette a disposizione di una registrazione pornografica di una persona che non ha raggiunto i diciotto anni di età commette un reato e viene punito con il carcere da due a otto anni,

c) produce, piazza sul mercato, scambia o rende accessibile a un grosso pubblico una registrazione pornografica di una persona che non ha raggiunto i diciotto anni di età commette un reato e viene punito con il carcere da cinque a dieci anni,

(2) La punizione sarà il carcere dai due agli otto anni nel caso specificato nel paragrafo (1) a), da cinque a dieci anni nel caso specificato nel paragrafo (1) b), e da cinque a quindici anni nel caso specificato nel paragrafo (1) c) se i reati penali ivi specificati sono commessi 

a) ai danni di una persona che non ha raggiunto i dodici anni di età 

b) ai danni di una persona cresciuta da, o sotto la supervisione, cura o trattamento medico del perpetratore, o abusando di qualunque altro potere o influenza sulla parte lesa, o sfruttando la situazione di vulnerabilità della parte lesa,

c) da un pubblico ufficiale che usa quel ruolo,

d) relativamente a una registrazione che mostra torture o violenza, o  

e) da parte di un recidivo speciale.

(3) La punizione sarà il carcere dai cinque ai dieci anni nel caso specificato al par. (1) a), dai cinque ai quindici anni nel caso specificato al paragrafo (1) b), e dai cinque ai venti anni nel caso specificato al paragrafo (1) c) se il reato penale ivi specificato è commesso in relazione a una registrazione che mostra torture o violenza nei confronti di una persona che non ha raggiunto l’età di dodici anni.

 (4) Una persona che

a) fornisce mezzi materiali per un reato penale specificato al paragrafo (1) c) è colpevole di reato e viene punito col carcere da uno a cinque anni. 

b) commette premeditazione a un reato penale specificato nel paragrafo (1) c) è colpevole di reato e viene punito con il carcere fino a tre anni. 

(5) Una persona che

a) acquisisce o mantiene una registrazione pornografica di una persona che ha raggiunto l’età di quattordici anni ma non quella di diciotto, è colpevole di reato e viene punito mediante la detenzione fino a tre anni.  

b) fa una registrazione pornografica di una persona che ha raggiunto l’età di quattordici anni ma non quella di diciotto, è colpevole di reato e viene punito mediante la detenzione da uno a cinque anni, ammesso che non sussista nessuna delle circostanze di cui al par. (2) b) a e).

(6) Una persona che invita uno o più soggetti che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni a partecipare in una registrazione pornografica è colpevole di reato e viene punito col carcere da uno a cinque anni 

(7) Una persona che invita uno o più soggetti che hanno raggiunto l’età di quattordici anni ma non hanno raggiunto i diciotto a partecipare a una registrazione pornografica è colpevole di reato e viene punito col carcere fino a tre anni, ammesso che non sussista nessuna delle circostanze di cui al par. (2) b) e e).

(8) Per gli scopi di questa sezione, registrazione pornografica significa la raffigurazione di una o più persone in una maniera volgare e indecente allo scopo di suscitare desiderio sessuale, inclusa la raffigurazione realistica di una persona o più persone non esistenti. 

Paragrafo 204/A

(1) Una persona che:

a) partecipa a uno spettacolo pornografico a cui prendono parte una o più persone che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni è colpevole di reato e viene punito col carcere da due a otto anni.

b) fa partecipare a uno spettacolo pornografico una o più persone che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni, o organizza un tale spettacolo viene punito con il carcere dai cinque ai dieci anni.  

(2) La punizione sarà il carcere dai cinque ai dieci anni nel caso specificato nel paragrafo (1) a), da cinque a quindici anni nel caso specificato nel paragrafo (1) b) se il reato ivi specificato è commesso

a) ai danni di una persona che non ha raggiunto i dodici anni d’età,

b) ai danni di una persona cresciuta da o sotto la supervisione, cura o trattamento medico del preparatore, o abusando di qualsivoglia potere o influenza sulla parte lesa 

c) Da un pubblico ufficiale che usa quel ruolo,

d) in relazione a una registrazione che riprende torture o violenze, o 

e) Da parte di un recidivo speciale.

(3) La punizione è il carcere dai cinque ai quindici anni nel caso specificato al par. (1) a), dai cinque ai venti anni nel caso specificato al par. (1) b) se il reato penale ivi specificato è commesso mediante uno spettacolo che riprende la tortura o la violenza ai danni di una persona che non ha raggiunto i dodici anni di età.

(4) Una persona che

a) fornisce mezzi materiali per un reato penale specificato al par. (1) b) è colpevole di reato e viene punito con il carcere da uno a cinque anni,

b) che commette premeditazione per un reato penale specificato al par. (1) b) è colpevole di reato e verrà punito col carcere fino a tre anni.

(5) Una persona che invita uno o più individui che non hanno raggiunto l’età di diciotto anni a partecipare a uno spettacolo pornografico è colpevole di reato e viene punito col carcere da uno a cinque anni.

(6) Una persona che invita uno o più soggetti che hanno raggiunto i quattordici anni ma non l’età di diciotto anni a partecipare in uno spettacolo pornografico è colpevole di reato e viene punito con la prigione fino a tre anni, ammesso che non sussista nessuna delle circostanze di cui al par. (2) b) a e).

(7) Per gli scopi di questa sezione, registrazione pornografica significa la raffigurazione di una o più persone in una maniera volgare e indecente allo scopo di suscitare desiderio sessuale, inclusa la raffigurazione realistica di una persona o più persone non esistenti.”

sezione 21

Nel par. 222 del Btk. va aggiunto il seguente paragrafo (4):

“(4) Una persona che ha raggiunto l’età di diciotto anni che commette il reato di molestie specificato al par. (1) contro una persona che non ha raggiunto l’età di diciotto anni viene punita con il carcere fino a due anni.”

11.Emendamento alla Legge CXXV del 2018 sull’amministrazione del governo

Sezione 22

(1) Il par. 82 (3) della Legge CXXV del 2018 sull’amministrazione governativa (d’ora in poi il “Kit.”) verrà sostituito dai seguenti provvedimenti:

“(3) In aggiunta ai provvedimenti dei par. (1) e (2), una relazione al servizio del governo non può essere stabilita da chi:

è soggetto a processo penale per omicidio [par. 166 (2) i) della Legge IV], aiuto al suicidio (par. 168 (2) della legge IV del 1978), violazione della libertà individuale (par. 175 (3) e) della Legge IV del 1978), traffico di esseri umani (sezione 175B (2) a) e (5)della Legge IV del 1978), alterazione dello stato di famiglia (par. 193 (2) b) della Legge IV del 1978), messa in pericolo di minore (par. 195 (1) a (3)della Legge IV del 1978), rapporti sessuali forzati (par. 197 (2) a) e (3) della Legge IV del 1978), aggressione a sfondo sessuale [par. 198 (2) a) e (3) della legge IV del 1978], corruzione di minore [par. 201 e 202/A della Legge IV del 1978], abuso di materiale pornografico illegale (par. 204 della Legge IV del 1978), promozione della prostituzione [par. 205 (3) a) della legge IV del 1978], coercizione a sfondo sessuale [par. 196 (2) a) e (3) del Btk.], violenza sessuale (par. 198 del Btk.), procacciamento di prostitute [par. 200 (2), (3a) b) e(4) a) del Btk.], favoreggiamento della prostituzione (par. 205 (3) a) della Legge IV del 1978), abuso di stupefacenti (par. 282/B (1), (2) a)c) e par. 282/B (5) e(7) a) della Legge IV del 1978), come in vigore al 30 giugno 2013,

b) è soggetto a processo penale per reclutamento illegale [par. 146 (3) del Btk.], omicidio (par. 160 (2) i) del Btk.), aiuto al suicidio (par. 162 (2) del Btk.), uso illegale di un corpo umano (par. 175 (3) a) del Btk.), traffico di stupefacenti (par. 177 (1) a) e b) del Btk.), possesso di stupefacenti (par. 179 (1) a) e (2) del Btk.), incitamento all’abuso di sostanze (sezione 181 del Btk.), abuso di sostanze dopanti (par. 185 (3) e (5) del Btk.), sequestro di persona (par. 190 (2) a) e (3) a) del Btk.), traffico di esseri umani e lavoro forzato (par. 192 (5) a) e (6) a) del Btk.), lavoro forzato (par. 193 (2) c) del Btk. come operativo prima dell’entrata in vigore dell’Atto V del 2020 in emendamento delle leggi per l’azione contro lo sfruttamento delle vittime del traffico di esseri umani), violazione della libertà individuale (par. 194 (2) a) e (3) del Btk.), coercizione sessuale (par. 196 (2) a) e (3) del Btk.), violenza sessuale (par. 197 (2), (3) a) e (4) del Btk.), abuso sessuale (par. 198 del Btk.), procacciamento (par. 200 (2) e (4) a) del Btk.), favoreggiamento della prostituzione (par. 201 (1) c), (2) e (4) b) del Btk. come in vigore al 30 giugno 2020), sfruttamento della prostituzione minorile (par. 203 del Btk.), pornografia minorile (par. 204 e 204/A del Btk.), atti osceni (par. 205 (2) del Btk.), messa in pericolo di minore (par. 208 del Btk.), lavoro minorile (par. 209 del Btk.), alterazione dello stato di famiglia (par. 213 (2) b) del Btk.),

c) è  radiato dalla professione come previsto dal par. 52 (3) del Btk., o

d) è soggetto a trattamento sanitario obbligatorio per aver commesso un reato penale specificato ai punti a) e b)

 (2) il par. 84 (2) del Kit verrà sostituito dal provvedimento seguente:

“(2) in aggiunta ai provvedimenti del par. (1), una persona che desidera stabilire una relazione con un servizio governativo deve anche certificare che nessuna delle condizioni per l’esclusione delineate al par. 82 (3) e (4) si applica al suo caso.”

(3) Il par. 84 (5) d) del Kit verrà sostituito dal provvedimento seguente: 

(In casi giustificati, il responsabile dell’ufficio che esercita i diritti dell’impiegato può richiedere per iscritto che il rappresentante del governo certifichi con un documento ufficiale entro quindici giorni lavorativi dopo la richiesta o, se non è possibile rispettare questo limite di tempo per cause di forza maggiore, farlo senza indugio una volta rimosso l’ostacolo.”

che)

d) oltre a quelle delineati al punto a), nessuna delle condizioni per l’esclusione delineate nel par. 82 (3) e (4) si applica al suo caso.”

(4) Il par. 181 (2) del Kit verrà rimpiazzata dai seguenti provvedimenti: “(2) I provvedimenti dei par. 79, 80 (2), 81, Cap. XII, XIV esclusi i par. da 82 (2) a (4), par. 86 (1) a (6) e 89 (1) e (2); 92, pare. da 95 a 97, Cap. XVI, XVII esclusi i pare. 115 117; par. 124, par. 128 (1) e (3) a (7), par. 134 da (1) a (3) e (5), da par. 144 a 145, 149, 151, 158, 166, e Cap. XXII e XXIII non si applicano a relazioni di servizio politico di dirigenti politici.”

(5) Il par 206 (2) d) del Kit verrà sostituito dal provvedimento seguente:

(I provvedimenti relativi alle relazioni di servizio governativo e rappresentanti governativi di questa Legge,)

d)” relativi alla creazione di una relazione di servizio e alla modifica della nomina, eccetto per il par. 82, da (2) a (4),”

(non si applica alla relazione di servizio politico di un delegato del governo)

(6) Nel par. 222 del Kit va aggiunto il seguente paragrafo (4):

“(4) i provvedimenti del par. 82 da (2) a (4) si applicano a una persona con status di commissario..”

Paragrafo 23

Nella parte introduttiva del par. 82 (4) del Kit, il testo “nel paragrafo (2)” verrà sostituito da: “nei par. (2) e (3) a) e b)”.

12. Provvedimenti finali

Paragrafo 24

(1) Con l’eccezione specificata nel par. (2), questa legge entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua promulgazione.

(2) Il sottotitolo 4 entrerà in vigore il 1 febbraio 2022.

Paragrafo 25

I provvedimenti di questa Legge si qualificano come cardinali come segue:

a) sottotitolo 5 sulla base dell’Articolo IX (6) e dell’Articolo 23,

b) sottotitolo 6 sulla base dell’Articolo L (3)

della Legge Fondamentale.

DDL ZAN: PERCHÉ NON VA

Il Centro Studi Livatino mette a disposizione queste diapositive che sintetizzano il libro di Alfredo Mantovano di critica puntuale al DDL Zan sulla cosiddetta “omo-lesbo-bi-transfobia”.
Noi ne abbiamo fatto una rielaborazione grafica che vi presentiamo qui.

Clicca sull’immagine per accedere alla Presentazione con le slides

Oppure potete scaricare le slides da qui

LA LOBBY TRANS

LA LOBBY TRANS

(no, non ne avete mai sentito parlare e qui scoprirete perché)

Si sente spesso parlare di una qualche “Lobby gay” che ha spinto per ottenere una serie di diritti civili per le persone omosessuali. Dalla cancellazione dell’omosessualità dall’elenco delle psicopatologie all’ottenimento dell’equiparazione, nei percorsi di adozione o matrimonio, delle coppie dello stesso sesso alle coppie sposate.

Oggi, come vediamo anche con il dibattito sul ddl Zan, la questione cruciale si è spostata: la discussione più infuocata, che vede tra gli oppositori anche chi magari appoggia la causa delle “nozze gay” e del transessualismo, è sulla questione della “identità di genere”. Argomento numericamente piccolissimo, riguardando una percentuale irrisoria della popolazione, ma che accende gli animi e sul quale la comunità LGBTQ+ non sembra voler cedere.

Un articolo pubblicato un paio di anni sul giornale inglese The Spectator a firma di J.Kirkup svela come una piccola ma agguerrita e potente Lobby Trans è riuscita nella sua strategia comunicativa ad ottenere grandi successi senza quasi farsi notare.

Ecco il documento che rivela la tattica  della lobby trans

“Una gran parte del dibattito sui transgender inspiegabile. Uno degli aspetti più sconcertanti è la rapidità e il successo con cui un piccolo numero di piccole associazioni ha conquistato una grande influenza su enti pubblici, politica e amministratori. Come ha fatto questa determinata idea a prendere piede in così tanti luoghi così rapidamente?

Persone e organizzazioni che all’inizio di questo decennio non avevano una idee chiare a livello politico o magari nemmeno la minima conoscenza delle questioni trans, oggi abbracciano con entusiasmo temi come le identità di genere non binarie e le transizioni, fornendo servizi igienici “neutri” e mettendo in essere altri cambiamenti richiesti per soddisfare le persone trans e i loro interessi. Cambiamenti che hanno sorpreso molte persone. Persone che ora si chiedono come sia potuto succedere e perché nessuno abbia chiesto loro che cosa ne pensassero o abbia valutato come quelle novità avrebbero potuto riguardarli.

Alcuni degli enti che hanno adottato questi cambiamenti con il massimo zelo sono sorprendenti: le Forze dell’Ordine non sono note per essere particolarmente progressiste, eppure molte di loro sono ormai all’avanguardia in questo campo, al punto di controllare come usiamo i pronomi e perseguitare anziane signore che dicono la cosa sbagliata su Twitter.

Come siamo arrivati a questo punto? Difficile pensare che si tratti semplicemente di enti che si adeguano a una società che cambia. In realtà la società civile non sa ancora molto del transgenderismo. Chi lavora nel centro di Londra in determinati settori, chi vive in una città universitaria o ha figli che frequentano una scuola (preferibilmente della classe media superiore) può magari averne qualche conoscenza diretta. Ma scommetto che la maggior parte delle persone non conosce persone trans e non si è fatta nessuna opinione su come dovrebbe cambiare la legislazione che riguarda il loro status.

Quindi torna la domanda: come hanno fatto organizzazioni con budget ridotti e risorse limitate a ottenere un successo così impressionante, non solo nel Regno Unito ma ovunque?

Bene, grazie al sito Roll On Friday ora ho visto un documento che aiuta a rispondere a questa domanda.

Il documento (lo vedete qui) è un lavoro di Dentons, che afferma di essere il più grande studio legale del mondo, della Thomson Reuters Foundation, ramo dello storico gigante dei media dedicato in particolare alle politiche dell’identità di vario tipo e della IGLYO – International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex Youth & Student Organisation (organizzazione internazionale di giovani e studenti per lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali). Sia lo studio Dentons sia la Thomson Reuters Foundation precisano che il documento non necessariamente riflette le loro opinioni.

Il documento si chiama ‘Solo adulti? Buone pratiche nel riconoscimento legale del genere per i giovani’. Il suo scopo è aiutare i gruppi trans nei vari Paesi a introdurre cambiamenti nella legislazione per consentire ai bambini di cambiare legalmente il loro genere, senza il consenso degli adulti né di alcuna istituzione. “Ci auguriamo che questo documento sia uno strumento potente per attivisti e ONG che lavorano per promuovere i diritti dei giovani trans in Europa e altrove”, si legge nell’introduzione.

Come ci si può aspettare da un documento scritto con lo staff di un grande studio legale, si tratta di un testo completo e vaido, che riassume leggi, politiche e enti di supporto di diversi paesi. Basandosi sui contributi di gruppi trans di tutto il mondo (tra cui due nel Regno Unito, di cui uno non viene nominato) raccoglie e condivide le “migliori pratiche”di “lobbismo” per cambiare la legge in modo che i genitori non abbiano più voce in capitolo sul genere legale dei figli.

Citando le parole della testo:

“È risaputo che il requisito del consenso dei genitori o di un tutore legale può essere limitativo e problematico per i minori”.

Si potrebbe pensare che il compito stesso della genitorialità sia, almeno n parte, quello di “limitare” le scelte dei bambini che, per definizione, non possono fare per loro stessi scelte come fanno adulti pienamente informati. Ma non è questa la posizione della relazione. Di fatto si suggerisce che “gli Stati dovrebbero agire contro i genitori che cercano di ostacolare il libero sviluppo dell’identità di una giovane persona transgender rifiutando di concedere l’autorizzazione quando richiesta”. In breve si tratta di manuale per gruppi lobbistici che vogliano eliminare la necessità del consenso dei genitori su aspetti significativi della vita dei bambini, manuale scritto da uno studio legale internazionale e sostenuto da una delle più grandi fondazioni di beneficenza del mondo.

E come si suggerisce di realizzare il cambiamento legale? 

Penso valga la pena di fare lunghe citazioni, perché questa è la prima volta che viene effettivamente messo per iscritto in un dibattito pubblico. E chiunque abbia interesse a come si costruisce e come funziona una strategia politica dovrebbe prestarvi attenzione. 

Ecco un ampio stralcio dal rapporto sul modo migliore per attuare un’agenda pro-trans:

Mentre i fattori culturali e politici giocano un ruolo chiave nell’approccio da adottare, ci sono alcune tecniche che si sono dimostrate efficaci nel far avanzare i diritti trans nei paesi che adottano “buone pratiche”.” 

Tra queste tecniche: “anticipare i programmi dei Governi”.

Cosa significa? Ecco in maggior dettaglio:

“In molte delle campagne di sensibilizzazione delle ONG che abbiamo considerato ci sono stati chiari vantaggi nel fatto che le ONG siano riuscite ad anticipare il governo e a pubblicare proposte legislative progressiste prima che il governo avesse il tempo di sviluppare la propria. Le ONG devono intervenire precocemente nel processo legislativo, prima ancora che sia iniziato. Questo darà loro una capacità di gran lunga maggiore di plasmare l’agenda del governo e la proposta definitiva di quanto succederebbe se intervenissero dopo che il governo ha già iniziato a sviluppare proposte proprie”.

Suonerà familiare a chiunque sappia che il rapporto del comitato ristretto della Camera dei Comuni nel 2016, che mutuava diverse posizioni dei gruppi trans, è stato seguito nel 2017 da un piano del governo del Regno Unito per adottare l’autoidentificazione del genere legale (self-id). A molti quella proposta, uscita da Whitehall in modo piuttosto dettagliato, sarà sembrata spuntata dal nulla di punto in bianco.

Ecco un altro suggerimento dal documento: “Collega la tua campagna a una riforma più popolare”. Per esempio: 

“In Irlanda, Danimarca e Norvegia, le modifiche alla legge sul riconoscimento legale del genere sono state introdotte contemporaneamente ad altre riforme più popolari come la legislazione sul matrimonio egualitario. Questo ha fornito un velo di protezione, in particolare in Irlanda dove il matrimonio egualitario era fortemente sostenuto mentre l’identità di genere era un tema difficile per ottenere lo stesso sostegno pubblico”.

Si trattava di una questione per cui era “difficile ottenere il sostegno pubblico”, quindi meglio nasconderla dietro il “velo di protezione” fornito da una questione popolare come i diritti degli omosessuali. Chiunque abbia anche solo dato un’occhiata al dibattito sui transgender nel Regno Unito riconoscerà questa logica.

Un’altra raccomandazione è ancora più rivelatrice: “Evitate un’eccessiva copertura e pubblicità da parte della stampa”. Secondo il rapporto, i Paesi che si sono mossi più rapidamente per promuovere i diritti trans ed eliminare il consenso dei genitori sono stati quelli in cui i gruppi di pressione sono riusciti a impedire ad un pubblico più ampio di conoscere le loro proposte. Al contrario, in posti come la Gran Bretagna dove maggiore è stata la “visibilità” del programma, minore è stato il successo delle attività di lobbying:

Un’altra tecnica utilizzata con grande effetto è la limitazione della copertura e della pubblicità da parte della stampa. In alcuni paesi, come il Regno Unito, le informazioni sulle riforme legali del riconoscimento di genere sono state interpretate erroneamente dai media principali e di conseguenza è sorta l’opposizione.… In questo contesto, molti credono che le campagne pubbliche siano state dannose per il progresso poiché gran parte del pubblico in generale non è ben informato sulle questioni trans, e quindi possono sorgere interpretazioni errate. In Irlanda, gli attivisti hanno esercitato pressioni dirette sui singoli politici e hanno cercato di ridurre al minimo la copertura mediatica per evitare questo problema” (il grassetto è nostro).

Sebbene offra ampi consigli sulla necessità di tenere l’agenda dei diritti trans lontana dallo sguardo della pubblica opinione, il documento ha molto meno da dire sulla possibilità che i sostenitori provino semplicemente a fare ciò che fanno tutti gli altri in politica e costruire argomentazione persuasive per la loro causa. In realtà convincere le persone che questa roba sia una buona idea non la si trova granché nel rapporto di 65 pagine.

Non ho intenzione di dirvi cosa penso del documento o dell’agenda che propone. Non ho intenzione di fare commenti sullo stesso o sui suoi autori. Cercherò solo di riassumere la sua natura e i suoi contenuti.

Quindi un importante studio legale internazionale ha contribuito a scrivere un manuale di lobbying per le persone che vogliono cambiare la legge in modo da evitare che i genitori abbiano l’ultima parola su cambiamenti significativi sulla condizione dei propri figli. Questo manuale consiglia a coloro che fanno pressioni per quel cambiamento di nascondere i loro piani dietro un “velo” e di assicurarsi che né i media né il grande pubblico sappiano granché di cambiamenti che riguardano i bambini che si stanno cercando di ottenere. Perché se il pubblico venisse a conoscenza di questi cambiamenti potrebbe avere da obiettare.

Ho iniziato il mio primo lavoro come ricercatore alla Camera dei Comuni nel 1994. Da allora ho studiato e scritto di politica. E in base alla mia esperienza del modo in cui le leggi vengono cambiate, l’approccio descritto in quella relazione semplicemente non è normale o usuale. In democrazia siamo tutti liberi di sostenere qualunque politica o posizione desideriamo. Ma normalmente chiunque voglia cambiare una legge accetta che per farlo sia necessario ottenere il sostegno o almeno il consenso del popolo la cui autorità, in ultima istanza, fine dà forza alla legge. L’approccio delineato nel rapporto Dentons equivale a un modo molto diverso di fare pressioni per ottenere le leggi e le politiche desiderate. In particolare indica che in diversi Paesi si sono ottenuti buoni successi facendo pressioni nascondendosi dietro un “velo”, in un modo da evitare  deliberatamente l’attenzione dell’opinione pubblica. Penso che questo dovrebbe interessare a chiunque si preoccupi di come vengono condotte le politiche, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno della questione transgender.

Concluderò con un’osservazione che ho già fatto ma che credo valga la pena di ripetere riguardo a quel rapporto e a quello che potrebbe comunicare alle gente anche su altri aspetti della questione trans: nessuna politica fatta nell’ombra può sopravvivere alla luce del sole.

James Kirkup (direttore della Social Market Foundation ed ex-redattore politico di The Scotsman e The Daily Telegraph)